Accesso agli atti nella procedura di rivalutazione dei titoli dopo l’annullamento giurisdizionale (TAR Sardegna n. 489 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso ai documenti amministrativi relativi a una procedura selettiva pubblica, il partecipante che abbia ottenuto l’annullamento giurisdizionale degli esiti della procedura e che abbia proposto ricorso per l’ottemperanza e appello avverso la sentenza di cognizione vanta un interesse personale e concreto all’ostensione di tutta la documentazione funzionale alle proprie difese, ivi inclusi i verbali delle attività di verifica, i file di supporto alle valutazioni e la corrispondenza intercorsa tra l’amministrazione e la commissione giudicatrice. L’esigenza di trasparenza nelle procedure concorsuali pubbliche prevale, salvo esigenze di riservatezza inerenti a dati personalissimi non coinvolti dall’istanza, sulle dedotte difficoltà organizzative dell’amministrazione, la quale è tenuta a indicare con precisione gli eventuali ostacoli all’esibizione (inesistenza o non rintracciabilità dei documenti), assumendone la relativa responsabilità dichiarativa. In caso di inerzia o di adempimento tardivo e parziale, il giudice amministrativo può nominare sin d’ora un commissario ad acta, quale organo ausiliario, affinché provveda in luogo dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Una candidata, risultata seconda in una procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, aveva ottenuto l’annullamento degli esiti della selezione con sentenza del giudice amministrativo, la quale aveva disposto la rinnovazione della valutazione dei titoli da parte di una nuova commissione. A seguito del nuovo riesame, la candidata era nuovamente collocata al secondo posto e proponeva ricorso per l’ottemperanza, deducendo la violazione del giudicato da parte degli atti successivamente adottati dall’ateneo. Nell’ambito del giudizio di ottemperanza, la ricorrente presentava un’istanza di accesso a tutta la documentazione relativa alla procedura di rivalutazione, ma l’Università riscontrava solo parzialmente la richiesta, trasmettendo i verbali delle commissioni e negando l’ostensione di altri documenti, quali file di supporto, registrazioni e corrispondenza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente riconosciuto la sussistenza dell’interesse all’accesso in capo alla ricorrente, in quanto partecipante alla procedura selettiva e parte dei giudizi di ottemperanza e di appello pendenti avverso la sentenza di cognizione. Il Collegio ha osservato che l’interesse alla conoscenza dei documenti richiesti è evidente, trattandosi di atti potenzialmente funzionali alle difese della ricorrente in tutte le sedi giurisdizionali, senza che occorra soffermarsi ulteriormente su tale profilo.
Quanto alla riservatezza, il Tribunale ha escluso l’esistenza di ostacoli all’accesso, poiché la domanda concerne una procedura di selezione pubblica, in relazione alla quale l’esigenza di trasparenza è massima, e l’istanza non fa riferimento a dati concernenti la sfera personalissima degli interessati, ma riguarda esclusivamente documentazione strettamente inerente allo svolgimento della selezione e alla valutazione dei titoli.
Confrontando l’elenco degli atti richiesti con quanto effettivamente consegnato dall’amministrazione, il Collegio ha individuato una serie di documenti rimasti privi di riscontro: i file di supporto all’attività di valutazione della commissione, le registrazioni audio/video delle sedute, i documenti comprovanti l’identità del responsabile scientifico di un progetto di ricerca e la relativa documentazione contabile, nonché gli atti riguardanti la titolarità di finanziamenti e incarichi didattici del controinteressato. Trattandosi di documenti riferibili, direttamente o indirettamente, alla procedura selettiva, in quanto potenzialmente incidenti sulla valutazione dei titoli dei candidati, la domanda di accesso è stata accolta.
Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione il deposito dei documenti entro trenta giorni, precisando che, in caso di assenza di uno o più atti, il dirigente avrebbe dovuto darne formalmente atto indicando le presumibili ragioni e assumendosene la responsabilità dichiarativa. Per l’ipotesi di documenti detenuti da altre amministrazioni pubbliche, è stato disposto l’obbligo di richiederne copia e di allegarli alla documentazione da inviare.
Quanto alla richiesta di nomina di un commissario ad acta, il Collegio l’ha ritenuta meritevole di accoglimento in ragione dell’oggettiva urgenza della ricorrente di utilizzare i documenti nel giudizio di appello pendente e del comportamento dell’amministrazione, che aveva depositato la documentazione solo in minima parte e il giorno immediatamente precedente l’udienza, senza fornire alcuna spiegazione del ritardo né indicare con precisione gli ostacoli all’esibizione. Il Tribunale ha pertanto nominato sin d’ora il commissario ad acta nell’ipotesi di ulteriore inottemperanza, con facoltà di delega e senza liquidazione di compensi, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nel plesso ministeriale di riferimento. Le spese di fase sono state rimesse al merito.
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Nota della Redazione
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