Il PUL non lede il concessionario fino all’attuazione (TAR Sardegna n. 463 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di un interesse attuale e concreto, l’impugnazione del Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) proposta dal concessionario demaniale che lamenti una lesione solo potenziale, non ancora concretizzatasi per effetto di atti applicativi del piano non adottati dall’Amministrazione. Le disposizioni del PUL che incidono sulle concessioni in essere non sono immediatamente lesive quando la loro efficacia è subordinata a successivi provvedimenti attuativi, rispetto ai quali potranno essere fatti valere i vizi dell’atto pianificatorio presupposto.
Il Fatto
Una società titolare di una concessione demaniale marittima nel litorale di un Comune sardo ha impugnato il Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL), adottato e approvato tra il 2018 e il 2019, e la successiva variante approvata nel 2025, deducendo plurimi vizi di legittimità. La ricorrente lamentava, in particolare, la riduzione della superficie e del fronte mare della propria concessione, la mancata copianificazione statale, l’assenza del parere della Soprintendenza e la difformità tra piano adottato e piano approvato, con previsione di un numero maggiore di concessioni (31 contro 17) e differenti dislocazioni.
La società evidenziava che l’art. 18 delle NTA del PUL imponeva l’adeguamento delle concessioni al Piano entro una data ormai decorsa e che le nuove previsioni avrebbero reso la sua area non contendibile ai sensi della legge n. 118/2022. Il Comune non si è costituito in giudizio, mentre la Regione ha eccepito l’improcedibilità del ricorso introduttivo e l’inammissibilità per difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, richiamando precedenti decisioni su fattispecie analoghe, ha osservato che le prescrizioni del PUL ritenute lesive dalla ricorrente non hanno trovato attuazione, né spontanea né mediante atti applicativi dell’Amministrazione. Le disposizioni regolamentari censurate riguardano le concessioni future e non quelle preesistenti, che continuano la loro vigenza fino alla scadenza naturale, e le stesse non valgono ad azzerare le facoltà già assentite ai concessionari.
Il Collegio ha quindi accolto l’eccezione preliminare formulata dall’Amministrazione regionale, affermando che la lamentata lesione si potrà concretizzare soltanto quando il Comune darà attuazione al PUL con specifici provvedimenti. Quanto all’asserito interesse alla contendibilità della risorsa demaniale, il giudice ha rilevato che, essendo la risorsa già assegnata alla ricorrente, si tratta di un interesse comunque non attualmente suscettibile di protezione.
La sentenza dichiara inammissibile il ricorso principale e i motivi aggiunti per carenza di un interesse attuale e concreto, precisando che i vizi dell’atto pianificatorio presupposto potranno essere fatti valere in occasione dell’impugnazione degli atti applicativi che verranno adottati. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità della fattispecie e della natura in rito della decisione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.