Il giudice dell’ottemperanza nomina il commissario ad acta e nega l’astreinte per la Carta del docente (TAR Sardegna n. 400 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile quando l’Amministrazione non ha dato esecuzione a una sentenza di condanna passata in giudicato, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice dell’ottemperanza, accolta la domanda, assegna all’Amministrazione un termine per adempiere e nomina sin da ora un commissario ad acta che, in caso di persistente inerzia, provveda in via sostitutiva. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata qualora sussistano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento amministrativo finalizzato all’esecuzione, l’eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura del beneficio economico, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
Il ricorrente, docente non di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, della somma di euro 2.000,00 oltre interessi e rivalutazione. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo l’esecuzione della pronuncia, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata e che era decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi disposto che il Ministero desse piena esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, assegnando allo stesso il termine di novanta giorni per l’esecuzione. Ha specificato che il commissario, in caso di incapienza di fondi, avrebbe potuto ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, e che non sarebbe stato dovuto alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alla domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della astreinte, il TAR l’ha respinta. Ha richiamato la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. prevede, accanto alla manifesta iniquità, l’autonomo limite delle “altre ragioni ostative”. Il Collegio ha valorizzato, in concreto, la complessità del procedimento amministrativo per l’attivazione della Carta, coinvolgente una pluralità di soggetti (Uffici territoriali, società SO.GE.I. e CONSAP), la eccezionale mole del contenzioso seriale in materia, nonché la natura del beneficio, configurato come incentivo eventuale e non come mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il TAR ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta (euro 400,00), in considerazione della natura seriale del contenzioso e della sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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