Il divieto di detenzione armi si fonda su valutazione discrezionale di affidabilità (TAR Sardegna n. 377 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione delle armi e la revoca della licenza di porto d’armi si fondano esclusivamente su una valutazione discrezionale circa l’affidabilità del soggetto che le detiene, che può venire meno anche in assenza di condanne penali o denunce, qualora sia nota una situazione di conflittualità. L’Autorità di pubblica sicurezza ha un’ampia discrezionalità nell’individuare gli indici rivelatori della possibilità di abuso delle armi, che possono essere costituiti anche da fatti privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento degli elementi di fatto non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo. Il giudizio prodromico all’adozione di tali provvedimenti ha funzione preventiva e non sanzionatoria, potendo giungere a esiti negativi anche a fronte di elementi solo minimamente indicativi dell’inaffidabilità dell’interessato. Il richiamo all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è erroneo nei procedimenti avviati d’ufficio, atteso che tale norma si applica ai soli procedimenti a impulso di parte.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui la Prefettura gli aveva vietato la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 del R.D. n. 773/1931, nonché il decreto del Questore di revoca della licenza per il porto di fucile per uso caccia. Il provvedimento era stato adottato all’esito di un’istruttoria che aveva accertato il coinvolgimento dell’interessato in una violenta lite, verificatasi all’esterno di un locale pubblico, nell’ambito della quale un suo parente era stato aggredito e aveva riportato lesioni. Il ricorrente deduceva vizi di travisamento dei fatti, insussistenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, nonché violazione del principio di proporzionalità e delle norme sul contraddittorio procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che il giudizio prodromico all’adozione dei provvedimenti abilitativi alla detenzione e al porto delle armi è privo di qualunque connotazione sanzionatoria e ha funzione squisitamente preventiva. Tale giudizio può giungere a esiti negativi a fronte di elementi anche solo minimamente indicativi dell’inaffidabilità dell’interessato nell’utilizzo delle armi, in considerazione della rilevanza degli interessi potenzialmente minacciati e della natura meramente economica e venatoria degli interessi del privato.
La Corte richiama il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, Sez. III, 22 gennaio 2025, n. 478, secondo cui il divieto di detenzione delle armi si fonda su una valutazione discrezionale circa l’affidabilità del soggetto, che può venire meno anche in mancanza di condanne o denunce, essendo sufficiente una situazione di conflittualità nota. Analogo principio è affermato dal Consiglio di Stato, Sez. I, 29 novembre 2024, n. 1453, che esclude la necessità di un giudizio di pericolosità sociale o di un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi, richiedendo soltanto che l’apprezzamento degli elementi di fatto non sia irrazionale e sia congruamente motivato.
Nel caso di specie, l’istruttoria aveva dimostrato la partecipazione del ricorrente alla lite, a prescindere dai profili probatori sulle modalità specifiche di partecipazione su cui si concentrava la difesa. Il Collegio ritiene pertanto che tale elemento sia sufficiente a fondare il giudizio precauzionale dell’Autorità di pubblica sicurezza, senza che assumano rilievo né le modalità di partecipazione alla lite né l’esito del procedimento penale, risoltosi per remissione di querela senza accertamento sostanziale dei fatti.
Quanto alle censure procedimentali, il Tribunale rileva che l’interessato era stato messo in condizioni di difendersi nel corso del procedimento e che il richiamo all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è erroneo, poiché tale norma si applica ai soli procedimenti a impulso di parte e non a quelli avviati d’ufficio. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese processuali per la sussistenza di giusti motivi.
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Nota della Redazione
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