Rifiuto dell’ordine di servizio e sicurezza sul lavoro: la legittimità del diniego richiede la manifesta illegittimità della direttiva (TAR Sardegna n. 378 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico può legittimamente rifiutare l’esecuzione di un ordine gerarchico soltanto ove questo sia manifestamente illegittimo ovvero integri la commissione di un illecito, non essendo consentita una valutazione discrezionale circa l’opportunità o l’adeguatezza organizzativa della disposizione ricevuta. L’ordine impartito in conformità a una disciplina transitoria formalmente adottata dagli organi competenti, che preveda modalità operative ritenute idonee a garantire condizioni di sicurezza adeguate, non presenta profili di manifesta illegittimità e la sua disapplicazione integra l’illecito disciplinare. L’esecuzione di tale ordine non espone il dipendente a responsabilità personale, atteso che l’operato richiesto si colloca nell’ambito di disposizioni organizzative vigenti.
Il Fatto
Un pilota di aeromobile dei Vigili del Fuoco, in qualità di capo equipaggio, rifiutava una missione di soccorso per il salvataggio di un bovino, ritenendo che il personale elisoccorritore, sprovvisto dei prescritti occhiali di sicurezza, non potesse operare fuori bordo in condizioni di sicurezza. A seguito del reiterato rifiuto opposto anche a un ordine formale del dirigente competente, l’Amministrazione contestava al dipendente la violazione delle disposizioni contrattuali e regolamentari in materia disciplinare e, all’esito del procedimento, irrogava la sanzione della multa pari a un’ora di retribuzione.
Il lavoratore impugnava il provvedimento dinanzi al TAR Sardegna, deducendo l’illegittimità della sanzione per contraddittorietà, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e motivazione. Sosteneva, in particolare, che il rifiuto non costituisse insubordinazione ma legittimo esercizio del dovere di tutela della sicurezza del personale, imposto dalla normativa antinfortunistica e dal ruolo di preposto alla sicurezza rivestito in qualità di capo equipaggio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente enunciato il principio generale secondo cui la facoltà di rifiutare un ordine gerarchico da parte del dipendente pubblico è circoscritta alle ipotesi di manifesta illegittimità della direttiva o di sua natura illecita, escludendo ogni valutazione discrezionale del sottoposto circa l’opportunità o l’adeguatezza organizzativa della disposizione ricevuta.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ravvisato il carattere dirimente della nota della Direzione Centrale per l’Emergenza, che richiamava la circolare n. 8817 del 28.6.2013. Tale circolare consentiva espressamente, in via transitoria, l’utilizzo di occhiali correttivi da vista personali indossabili con il casco da volo per tutto il personale di volo, ivi compreso il personale elisoccorritore, nell’ambito delle missioni di soccorso considerate nel loro complesso, senza operare la distinzione tra attività a bordo e operazioni fuori bordo prospettata dal ricorrente.
La disciplina transitoria era finalizzata a garantire la continuità operativa del servizio nelle more dell’acquisizione delle montature oftalmiche prescritte dalla direttiva tecnica n. 9219 del 27 luglio 2012. L’Amministrazione aveva quindi previamente valutato le modalità operative autorizzate come idonee ad assicurare condizioni di sicurezza adeguate, anche attraverso il coinvolgimento dell’Ufficio di coordinamento del servizio aereo, che aveva chiarito come la funzione protettiva per gli occhi fosse attribuita alla visiera del casco da volo e non all’occhiale da vista personale.
Alla luce di tali elementi, il Collegio ha concluso che l’ordine impartito non presentasse profili di manifesta illegittimità e che il rifiuto opposto dal ricorrente integrasse legittimamente l’illecito disciplinare contestato. L’esecuzione dell’ordine, conforme alle disposizioni organizzative vigenti, non avrebbe esposto il dipendente a responsabilità personale, con conseguente esclusione dei dedotti vizi di travisamento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e illogicità manifesta.
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Nota della Redazione
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