Obbligo di restituzione delle ritenute previdenziali su somme liquidate in ottemperanza (TAR Sardegna n. 369 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo della parte delle ritenute previdenziali che gravano sul lavoratore stesso. Il datore di lavoro può operare le ritenute contributive sulla retribuzione solo in caso di tempestivo pagamento del relativo contributo, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 218/1952. L’art. 23, primo comma, della medesima legge non consente il recupero delle quote contributive quando i contributi siano stati pagati parzialmente o in ritardo, ipotesi che ricomprende anche il ritardato pagamento della retribuzione unitamente ai contributi a essa riferibili. In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di eseguire la sentenza del giudice ordinario senza operare indebite trattenute previdenziali.
Il Fatto
Una dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva ottenuto dal Tribunale civile di Cagliari, Sezione lavoro, la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’indennità integrativa speciale trattenuta per il servizio prestato all’estero tra il 20 ottobre 2008 e il 31 agosto 2017, per un importo complessivo di euro 62.442,80 lordi, oltre alla maggiore misura tra interessi e rivalutazione.
In esecuzione della sentenza, l’Amministrazione aveva liquidato la somma ma aveva applicato trattenute previdenziali e assistenziali per euro 6.877,31, ritenute che la ricorrente considerava illegittime perché i contributi avrebbero dovuto restare a carico del datore di lavoro. La lavoratrice proponeva quindi ricorso per ottemperanza, lamentando anche la mancata liquidazione degli interessi legali sulla somma capitale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, richiamando il proprio precedente orientamento espresso nella sentenza TAR Sardegna, Sezione II, n. 358 del 30 maggio 2022. Ha condiviso la giurisprudenza del TAR Lazio secondo cui la liquidazione del credito per differenze retributive deve avvenire al lordo delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore.
La motivazione si fonda sull’interpretazione dell’art. 19 della legge n. 218/1952, che consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive solo nel fisiologico caso di tempestivo pagamento della contribuzione relativa al periodo stipendiale corrispondente. Trattandosi di norma di stretta interpretazione, il successivo art. 23, primo comma non consente il recupero quando i contributi siano pagati parzialmente o in ritardo, incluso il caso del ritardato pagamento della retribuzione con i relativi contributi.
Nella fattispecie, il ritardo nel pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza ha reso illegittima l’operazione di trattenuta previdenziale effettuata dall’Amministrazione. Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale nel senso indicato, senza trattenute, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Il Tribunale ha inoltre nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, che provvederà in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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