Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dopo la rinuncia e domanda di spese (TAR Sardegna n. 349 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso giurisdizionale amministrativo quando la parte ricorrente depositi istanza con cui dichiari di non avere più interesse alla definizione nel merito del giudizio. La declaratoria di improcedibilità consegue alla valutazione del Collegio, che non è tenuto a esaminare nel merito le censure proposte. In presenza di una dichiarazione di carenza di interesse, la regola della soccombenza virtuale non opera automaticamente, potendo il giudice disporre l’integrale compensazione delle spese di lite quando appaia congrua alla luce delle ragioni poste a fondamento dell’improcedibilità.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Sardegna tre ordinanze di demolizione emesse dal Comune di Golfo Aranci in data 10.1.2024, con le quali le era stato ingiunto di demolire o ripristinare lo stato dei luoghi per la realizzazione di una strada bitumata lungo il percorso di una pista sterrata esistente, in assenza di autorizzazioni. L’atto impugnato era stato notificato in data 6.2.2024.
Nel corso del giudizio, la ricorrente depositava in data 30 dicembre 2025 un’istanza con cui chiedeva la declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito, domandando la decisione in rito per improcedibilità del ricorso. Il Comune, costituitosi in giudizio, prendeva atto della dichiarazione ma chiedeva la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, invocando il principio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, a seguito della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla definizione nel merito, non restava che provvedere in conformità, dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione si fonda sugli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm., che disciplinano rispettivamente l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e la declaratoria di estinzione del giudizio.
Quanto alla richiesta del Comune di condanna alle spese, il Tribunale ha escluso l’applicazione automatica del principio della soccombenza virtuale. Pur prendendo atto della posizione della difesa comunale, il Collegio ha ritenuto congruo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto delle specifiche ragioni poste a fondamento della dichiarata improcedibilità.
La pronuncia, pertanto, si limita a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare il merito delle censure relative alle ordinanze di demolizione, e compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
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Nota della Redazione
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