Annullata l’archiviazione del PAUR per il progetto eolico: l’inidoneità dell’area non legittima un divieto assoluto di realizzazione (TAR Sardegna n. 328 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma regionale, che introduce un divieto assoluto di realizzazione di impianti a fonti rinnovabili in aree qualificate come non idonee, comporta l’illegittimità del provvedimento amministrativo applicativo di tale norma. L’inidoneità di un’area non può infatti equivalere a un divieto assoluto e aprioristico, dovendo l’amministrazione verificare in concreto, nel procedimento, la fattibilità del progetto. Ne consegue l’obbligo di riavviare il procedimento autorizzatorio interrotto per effetto del provvedimento di improcedibilità, con conseguente accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. ove nel frattempo il provvedimento abbia esaurito i propri effetti.
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva alla Regione Sardegna l’avvio del procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale relativo a un progetto di impianto eolico. L’amministrazione, in applicazione della legge regionale n. 5/2024 che introduceva una moratoria, sospendeva il procedimento. La società impugnava le note di sospensione, deducendo l’illegittimità costituzionale della norma regionale. Successivamente la Regione abrogava la legge n. 5/2024 e adottava la legge regionale n. 20/2024, che stabiliva un divieto assoluto di realizzare impianti da fonti rinnovabili in ampie parti del territorio, dichiarando poi l’improcedibilità dell’istanza. Nel corso del giudizio, la Corte Costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale di entrambe le leggi regionali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto rigettato la censura con cui la ricorrente sosteneva che la moratoria regionale impedisse soltanto la materiale realizzazione degli impianti e non anche la sospensione dei procedimenti autorizzativi in corso. Il Collegio ha rilevato che il comma 2 dell’art. 3 della legge regionale n. 5/2024, nell’estendere le misure di salvaguardia ai procedimenti di autorizzazione in corso, rivelava la volontà del legislatore di bloccare l’intero iter autorizzativo, rendendo la diversa interpretazione proposta superflua e priva di autonomo significato precettivo.
Con portata assorbente, il giudice ha poi accolto la censura di illegittimità costituzionale della norma regionale, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2025, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3 della legge regionale n. 5/2024 per violazione dei principi fondamentali di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, ivi inclusi il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e il divieto di introdurre moratorie. Su tale presupposto, il TAR ha accertato l’illegittimità dei provvedimenti di sospensione ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., stante l’interesse della ricorrente a fini risarcitori.
Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato invece dichiarato inammissibile, avendo ad oggetto la nota di riavvio del procedimento, atto endoprocedimentale e ontologicamente non lesivo, in quanto funzionale alla ripresa dell’iter autorizzativo.
Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato accolto, cogliendo nel segno la censura di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della legge regionale n. 20/2024. Il Collegio ha richiamato la sentenza n. 184 del 2025 della Corte Costituzionale e le conformi decisioni della prima sezione del TAR, rilevando che l’inidoneità di un’area non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico. L’amministrazione, pertanto, non poteva ricollegare alla sola inidoneità legale dell’area l’automatica irrealizzabilità del progetto, dovendo invece verificare in concreto la fattibilità dello stesso. L’illegittimità del provvedimento di improcedibilità, adottato in applicazione di una norma espunta con efficacia ex tunc dall’ordinamento, determina l’obbligo per la Regione di riavviare il procedimento sull’istanza della ricorrente, quale effetto conformativo della sentenza.
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Nota della Redazione
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