Improcedibilità del ricorso contro l’ordinanza di sospensione dei lavori per sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Sardegna n. 322 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso proposto avverso un provvedimento amministrativo che abbia integralmente esaurito i propri effetti, qualora non sia stata presentata domanda risarcitoria. L’ordinanza comunale di sospensione dei lavori, avente natura di atto cautelare inibitorio di durata limitata, una volta decorso integralmente il periodo di efficacia senza che permanga un interesse attuale e concreto all’annullamento, non può costituire oggetto di una pronuncia di merito. La decadenza dal titolo abilitativo edilizio opera di diritto per l’inutile decorso dei termini di legge e non dipende dall’adozione di un atto amministrativo di accertamento.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune di Arzachena aveva disposto la sospensione dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 8 MW, dichiarando contestualmente decaduto il provvedimento unico autorizzativo rilasciato ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 28/2011 per l’infruttuoso decorso del termine per l’inizio dei lavori. La società aveva comunicato la volontà di avvalersi della proroga biennale di cui all’art. 10-septies d.l. n. 21/2022, nonché la data di effettivo inizio dei lavori, ma l’Amministrazione aveva comunque adottato l’atto inibitorio impugnato e richiesto al SUAPE la declaratoria di decadenza del titolo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato era riconducibile esclusivamente all’intervento cautelare inibitorio, finalizzato a impedire lo svolgimento dei lavori nelle more dell’adozione dei provvedimenti definitivi di demolizione e rimozione ai sensi dell’art. 6, comma 3, della L.R. n. 23/1985. L’Amministrazione aveva espressamente previsto una durata limitata di 45 giorni dalla notifica dell’ordinanza.
Richiamando il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui il ricorso per l’annullamento di un provvedimento che abbia esaurito i propri effetti va dichiarato improcedibile in assenza di domanda risarcitoria, il Collegio ha accertato che il periodo di sospensione era integralmente trascorso e che, nel frattempo, erano stati adottati ulteriori atti comunali oggetto di separati ricorsi.
Il giudice ha pertanto escluso la permanenza di un interesse attuale e concreto all’annullamento dell’ordinanza di sospensione, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della vicenda. La Corte non ha quindi esaminato il motivo di ricorso concernente l’applicabilità del termine di inizio lavori di cui all’art. 15, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 alla procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 d.lgs. n. 28/2011.
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Nota della Redazione
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