Riammissione in autotutela e cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo (TAR Sardegna n. 287 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela del provvedimento di esclusione di un operatore economico da una procedura di gara, disposta dalla stazione appaltante per sopravvenuto e rinnovato apprezzamento dell’interesse pubblico con contestuale riammissione alla procedura, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso avverso l’esclusione. In tale evenienza, il giudice amministrativo, definendo il giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., dichiara la cessazione della materia del contendere e dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
La ricorrente, operatore economico attivo nella gestione di apparecchiature elettromedicali, impugnava la determinazione con cui la stazione appaltante ne aveva disposto l’esclusione da una procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per l’affidamento di servizi integrati per conto delle aziende sanitarie regionali. L’impugnativa, proposta anche avverso gli atti endoprocedimentali presupposti e la successiva nota di conferma dell’esclusione, era accompagnata da istanza cautelare e contestava, in via subordinata, l’interpretazione del capitolato tecnico relativa al tempo di risoluzione del guasto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nel corso del giudizio e prima dell’udienza camerale fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la stazione appaltante aveva adottato una nuova determinazione con la quale era stata disposta la revoca in autotutela del provvedimento di esclusione, per sopravvenuto e rinnovato apprezzamento dell’interesse pubblico, e la riammissione dell’operatore economico alla procedura per tutti i lotti.
Alla luce di tale sopravvenienza, le difese delle parti hanno concordemente richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite. Il Tribunale, verificata l’intervenuta rimozione degli effetti lesivi degli atti impugnati, ha ritenuto di poter definire il giudizio nel merito ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., non ricorrendo ulteriori questioni da esaminare.
La decisione assume rilievo in quanto il provvedimento di autotutela, eliminando l’esclusione e riammettendo l’operatore alla gara, ha integralmente satisfatto l’interesse sostanziale azionato dalla ricorrente, rendendo superfluo l’esame delle censure proposte. Nessuna statuizione è, pertanto, intervenuta sul merito delle contestazioni relative all’interpretazione del capitolato tecnico, essendo venuto meno l’interesse alla loro decisione.
In esito, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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