Il diniego espresso sopravvenuto determina l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio (TAR Sardegna n. 285 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione, nelle more del giudizio, di un provvedimento espresso con cui l’Amministrazione fornisce riscontro a un’istanza di accesso agli atti si sostituisce al silenzio-rigetto formatosi per la scadenza del termine di legge. Ne deriva la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso proposto avverso il silenzio, con conseguente declaratoria di improcedibilità, ove il diniego espresso non sia stato ritualmente impugnato con motivi aggiunti o con autonomo ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria e locataria di un immobile confinante con un fabbricato attinto da un’ordinanza di demolizione, presentava al Comune un’istanza di accesso agli atti volta ad acquisire la documentazione relativa alla pratica di accertamento di conformità presentata dalla controinteressata. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni senza alcuna comunicazione di differimento, diniego o motivazione del ritardo, la società adiva il TAR lamentando la violazione degli artt. 2 e 25, comma 4, della legge n. 241/1990 e dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.
Costituitosi in giudizio, il Comune depositava la nota del 5 dicembre 2025, attestante la conclusione espressa in senso reiettivo del procedimento di accesso, instando per la reiezione del ricorso. All’udienza camerale il Collegio dava avviso alle parti della possibile definizione del giudizio sulla base dell’avvenuta adozione del provvedimento espresso, non impugnato dalla ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’adozione di un provvedimento espresso di riscontro all’istanza di accesso si sostituisce al diniego tacito formatosi per effetto della scadenza del termine legale.
Il Collegio ha precisato che, pur essendo intervenuto successivamente alla scadenza del termine per l’evasione della richiesta, l’esame della pretesa avanzata deve essere condotto con riferimento alla determinazione con cui l’Amministrazione ha dato riscontro all’istanza. Nel caso di specie, il diniego espresso comunicato alla ricorrente il 5 dicembre 2025 non era stato impugnato né con motivi aggiunti né con autonomo ricorso.
Ne consegue che il silenzio originariamente dedotto in giudizio risulta superato dall’intervenuta determinazione espressa dell’Amministrazione, non potendo il giudice sindacare la legittimità del diniego in assenza di una rituale impugnazione dello stesso. L’esito in rito ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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