Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro: il TAR ordina al Ministero di accreditare la Carta Elettronica del Docente (TAR Sardegna n. 275 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario di merito, passata in giudicato, che condanna l’Amministrazione a riconoscere il beneficio della Carta Elettronica del Docente anche al personale docente precario costituisce titolo esecutivo idoneo ad essere azionato dinanzi al giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e assegna all’Amministrazione un termine per provvedere, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. La mancata esecuzione spontanea di un giudicato di condanna al pagamento di una somma di danaro, quale l’accredito del beneficio in questione, legittima l’esercizio del potere sostitutorio, con facoltà del commissario di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi dedicati.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente la somma di euro 2.000,00 quale contributo per la formazione, riconoscendo il beneficio anche al personale docente con contratto a tempo determinato. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione ma non aveva ricevuto esecuzione, fatta eccezione per il pagamento delle spese legali liquidate ai difensori.
Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il Ministero si è costituito in giudizio con un atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti è emerso che la sentenza n. 310/2025 era stata notificata al Ministero il 26 febbraio 2025 ed era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria del giudice del lavoro. Il termine dilatorio di 120 giorni era quindi decorso inutilmente, senza che l’Amministrazione avesse provveduto all’accredito del beneficio.
La decisione si fonda sulla natura di titolo esecutivo della sentenza di condanna, la cui esecuzione può essere azionata dinanzi al giudice dell’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. Il TAR ha accolto la domanda, ordinando al Ministero di dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore.
Per il caso di persistente inadempimento, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente anche territoriale, assegnando allo stesso il termine di 90 giorni per l’esecuzione. Nell’ambito dei poteri commissariali è espressamente contemplata la possibilità di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, ma ha ritenuto equo ridurle a complessivi euro 400,00, oltre accessori e contributo unificato, in considerazione della natura seriale del contenzioso in materia e dell’attività difensiva caratterizzata da un elevato grado di ripetitività e sostanziale standardizzazione, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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