Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, integrale (TAR Sardegna n. 270 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso amministrativo quando la parte ricorrente dichiari espressamente, anche con memoria depositata prima dell’udienza, di non avere più interesse alla decisione, e le parti costituite non manifestino opposizione. La declaratoria di improcedibilità prescinde dall’esame del merito e comporta la compensazione delle spese di lite. L’istituto trova fondamento nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e presuppone la verifica che la cessazione dell’interesse sia sopravvenuta e non dipenda da fatti imputabili alle parti.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di immobili in località Punta Sardegna nel Comune di Palau, impugnava la deliberazione della giunta comunale n. 142 del 19 novembre 2024, con cui erano stati approvati il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il nulla osta regionale per interventi di ripristino, pulizia e valorizzazione della retrospiaggia a ridosso degli arenili. Successivamente, con motivi aggiunti, estendeva l’impugnazione alla determinazione dirigenziale n. 52 del 15 maggio 2025, di affidamento dell’incarico a una società cooperativa tramite procedura telematica, e agli atti della relativa gara.
Nel corso del giudizio, la parte ricorrente depositava memoria il 19 dicembre 2025, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese. L’istanza veniva reiterata all’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, in presenza dei difensori delle controparti, che non si opponevano.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, verificata la regolarità della costituzione delle parti e la rituale notifica degli atti di impugnazione, ha rilevato che la richiesta di improcedibilità proveniva dalla stessa parte ricorrente e non era stata contestata dalle parti resistenti. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, conforme al disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., è stata ritenuta idonea a definire il giudizio senza necessità di esaminare il merito delle censure.
Il Collegio ha osservato che, in presenza di una manifestazione univoca e non revocata della volontà della parte ricorrente di non proseguire l’azione, non residua alcuna utilità concreta alla decisione. La nozione di interesse alla decisione — requisito processuale distinto dall’interesse a ricorrere, che deve sussistere fino al momento della deliberazione — va apprezzata alla luce dell’effettiva utilità che la sentenza potrebbe produrre nella sfera giuridica del ricorrente.
La Corte ha precisato che la sopravvenienza del difetto di interesse può derivare da qualsiasi fatto successivo alla proposizione del ricorso che elimini l’utilità della pronuncia, ivi inclusa la rinuncia implicita della parte a coltivare il processo. Tale circostanza, quando emerge dalla condotta processuale del ricorrente e non è contrastata dalle altre parti, legittima la declaratoria di improcedibilità in forma semplificata.
L’assenza di opposizione da parte della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Palau, entrambi costituiti, ha privato il Collegio della necessità di un approfondimento istruttorio. Sul punto, il TAR ha applicato il principio della compensazione delle spese, coerente con la natura non colpevole della definizione del giudizio e con l’assenza di una soccombenza sostanziale. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva, come previsto dall’art. 85, comma 9, cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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