Ottemperanza per la Carta elettronica del docente: accolta, respinta l’astreinte per la complessità procedimentale (TAR Sardegna n. 263 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. è accolta quando risulti inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l’Amministrazione non abbia dato esecuzione al giudicato. In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare sin da subito un commissario ad acta, individuato in un dirigente dell’Amministrazione debitrice, senza liquidazione di compenso. La condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa per la sussistenza di «altre ragioni ostative», quali la complessità del procedimento volto all’attivazione della Carta elettronica del docente, la serialità del contenzioso e la natura di incentivo, non di mezzo di sostentamento, del beneficio.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle la somma di euro 500,00 per l’anno scolastico 2023/2024, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, oltre interessi e rivalutazione.
La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 02.04.2024, era passata in giudicato. Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni per l’adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e l’applicazione dell’astreinte, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Accertata la notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ha disposto l’ottemperanza, condannando il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente, con facoltà di delega, attribuendogli il termine di 90 giorni per provvedere su richiesta della parte.
Quanto alla domanda di condanna alla penalità di mora, il Collegio l’ha respinta. Richiamato l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014, ha rilevato come l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. contempli, per il debitore pubblico, il limite autonomo delle «altre ragioni ostative» oltre a quello della manifesta iniquità. Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento per l’attivazione della Carta elettronica del docente, che coinvolge più soggetti, tra cui le società SO.GE.I. e CONSAP, e strutture centralizzate, nonché nell’eccezionale mole di contenzioso seriale.
Da ultimo, il giudice ha valorizzato la natura del beneficio, considerato non già come mezzo di sostentamento del lavoratore ma come incentivo eventuale alla formazione, circostanza che riduce i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva. La natura seriale delle controversie e la standardizzazione dell’attività difensiva hanno inoltre giustificato la riduzione dei compensi professionali a favore della ricorrente, liquidati in misura ridotta e distratti al difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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