Cessazione della materia del contendere per ottemperanza e soccombenza virtuale con liquidazione ridotta per serialità (TAR Sardegna n. 240 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza al giudicato, qualora l’Amministrazione abbia provveduto a eseguire la decisione, sia pure tardivamente e dopo la proposizione del ricorso, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo stato conseguito il bene della vita sotteso alla domanda. La soccombenza virtuale della Pubblica Amministrazione impone la condanna alla rifusione delle spese di lite, atteso che l’adempimento è intervenuto solo a seguito dell’incardinamento della causa. In considerazione della natura seriale e standardizzata del contenzioso, la liquidazione delle spese può essere ridotta in via equitativa, ferma la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania – Sezione Lavoro, con sentenza n. 29/2025, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023 e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione delle relative somme.
A fronte dell’inottemperanza dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. In corso di giudizio, il Ministero provvedeva tardivamente all’accredito delle somme; la ricorrente insisteva, quindi, per la condanna alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha preso atto dell’avvenuto adempimento, dichiarando la cessazione della materia del contendere, in quanto l’esecuzione spontanea e tardiva del giudicato, successiva alla proposizione del ricorso, realizza l’interesse sostanziale perseguito dall’istante e determina il venir meno dell’oggetto della controversia.
Sul regolamento delle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale: l’Amministrazione, avendo adempiuto solo dopo l’incardinamento del giudizio, è risultata parte soccombente e deve sopportare gli oneri del processo. Tale soluzione si fonda sulla considerazione che la necessità del ricorso è stata determinata dall’inadempimento della P.A.
In sede di quantificazione, il giudice ha rilevato il carattere estremamente seriale del contenzioso in materia di Carta del Docente, caratterizzato da atti difensivi ripetitivi e sostanzialmente standardizzati. Sulla base di tale elemento, ha ritenuto equo ridurre l’importo delle spese a carico del Ministero, liquidandole nella misura di euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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