Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto rilascio del titolo abilitativo (TAR Sardegna n. 192 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, del provvedimento richiesto dal privato determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, allorché il nuovo atto sia satisfattivo dell’interesse sostanziale fatto valere e la relativa produzione in giudizio renda ormai priva di utilità la declaratoria dell’obbligo di provvedere. La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone la verifica, da parte del giudice, che il provvedimento sopravvenuto abbia integralmente definito la vicenda controversa. La compensazione delle spese di lite consegue alla natura sopravvenuta dell’atto e alla assenza di una soccombenza virtuale.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune di La Maddalena sull’istanza del 20 marzo 2025, volta al rilascio di un titolo abilitativo per l’installazione di una struttura edilizia amovibile. L’istanza era stata rinnovata e sollecitata con atto di invito e diffida a mezzo PEC del 17 giugno 2025. Nel corso del giudizio, la difesa di parte ricorrente ha versato in atti il sopravvenuto Provvedimento Unico autorizzativo del 20 gennaio 2026, n. 7, rilasciato nelle more dal Comune, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con spese compensate; l’amministrazione resistente ha concluso negli stessi termini.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevata la concorde richiesta delle parti, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sul ricorso, ravvisando che il sopravvenuto provvedimento favorevole aveva determinato il venir meno dell’interesse alla decisione della controversia.
La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui, nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto rende improcedibile l’azione, ove l’atto successivo risulti satisfattivo dell’interesse sostanziale del ricorrente. L’accertamento demandato al giudice concerne, pertanto, la corrispondenza tra il contenuto del provvedimento sopravvenuto e l’oggetto della domanda originaria.
Nel caso di specie, la produzione in giudizio del titolo abilitativo ha integrato la completa definizione della vicenda, rendendo inutile qualsiasi ulteriore declaratoria sull’obbligo di provvedere. La natura satisfattiva dell’atto ha giustificato la compensazione delle spese di lite, in ragione della sopravvenienza e della condotta processuale delle parti.
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Nota della Redazione
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