Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela del silenzio assenso (TAR Sardegna n. 190 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo di annullamento, l’adozione, nelle more del processo, di un provvedimento di secondo grado che rimuove quello originariamente impugnato determina la cessazione della materia del contendere, senza necessità di alcuna pronuncia di merito. L’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, del silenzio assenso formatosi su una dichiarazione unica asseverata priva di effetti l’atto impugnato, rendendo la controversia priva di oggetto. In tale evenienza, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere e, valutato il comportamento processuale dell’amministrazione, può porre le spese di lite a carico dell’ente locale nella misura che ritenga congrua.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la determina con cui il Comune di San Teodoro aveva annullato in autotutela il silenzio assenso formatosi sulla propria domanda unica asseverata (DUA), dichiarando l’inefficacia della stessa e la decadenza degli eventuali benefici conseguenti alla presentazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento e la sospensione della sua efficacia.
Nel corso del giudizio, l’amministrazione comunale annullava in autotutela anche il provvedimento impugnato. Con memoria di costituzione, il Comune concludeva per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese; il ricorrente aderiva, chiedendo tuttavia la condanna dell’ente alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha ritenuto che, a seguito dell’intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, la controversia avesse perso il proprio oggetto. La rimozione volontaria dell’atto lesivo da parte dell’amministrazione, intervenuta nelle more del giudizio, integra la fattispecie della cessazione della materia del contendere, istituto di matrice giurisprudenziale che ricorre quando il provvedimento impugnato viene privato di effetti da un successivo atto dell’autorità.
Il Collegio ha richiamato l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm., che consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione abbia annullato o modificato l’atto impugnato e non vi sia più interesse alla decisione. Nel caso di specie, l’annullamento in autotutela ha determinato il venire meno dell’interesse del ricorrente a una pronuncia di merito.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale le ha poste a carico dell’ente locale, nella contenuta misura di euro 1.500,00, valorizzando il comportamento complessivo dell’amministrazione. Pur avendo questa agito prontamente per rimuovere gli effetti del provvedimento, la necessità di instaurare il giudizio resta riconducibile alla sua iniziale condotta, giustificando l’integrale rifusione delle spese in favore del ricorrente, sia pure in misura ridotta.
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Nota della Redazione
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