Sospensione dell’ordinanza di demolizione e del verbale di immissione in possesso per periculum in mora (TAR Sardegna n. 36 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., la natura demolitoria e acquisitiva dei provvedimenti impugnati — quali l’ordinanza di demolizione e il verbale di immissione in possesso — integra di per sé il requisito del periculum in mora, rendendo necessario mantenere la res adhuc integra nelle more della decisione di merito. La sospensione dell’efficacia degli atti è pertanto disposta, con fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del ricorso nel merito e compensazione delle spese della fase cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, l’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino adottata dal Comune di Olbia in data 17.02.2021, nonché il verbale di inottemperanza del 14.06.2021, il successivo verbale di errata corrige del 25.10.2022 e il verbale di immissione in possesso del 20.10.2025. Il ricorrente deduceva l’illegittimità dei provvedimenti e ne chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, evidenziando il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione delle misure repressive.
Il Comune di Olbia si costituiva in giudizio per resistere all’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata l’istanza cautelare, ne ha rilevato la fondatezza con specifico riferimento al profilo del periculum in mora. Ha osservato che i provvedimenti impugnati hanno natura demolitoria e acquisitiva: l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione e la conseguente immissione in possesso dell’area determinerebbero un pregiudizio di difficile o impossibile riparazione per il ricorrente, in quanto comporterebbero la perdita definitiva del bene e dell’eventuale diritto vantato.
Il Tribunale ha quindi ritenuto necessario mantenere la res adhuc integra nelle more della decisione di merito, accogliendo l’istanza cautelare e sospendendo l’efficacia degli atti impugnati. Ha fissato per la trattazione del ricorso nel merito la pubblica udienza del 29 luglio 2026, disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare.
L’ordinanza è stata adottata in camera di consiglio, con la partecipazione dei magistrati del Collegio, e sarà eseguita dall’Amministrazione, con comunicazione alle parti a cura della segreteria del Tribunale.
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Nota della Redazione
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