Giurisdizione sulle progressioni di carriera e indennità dei dipendenti pubblici: atti attuativi e interesse legittimo (TAR Sardegna n. 171 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale e della causa petendi, come individuati dai fatti allegati e dal rapporto giuridico dedotto. Quando la pretesa del dipendente all’attribuzione di una categoria superiore e al riconoscimento di indennità si fonda su un diritto che si assume derivante dalla contrattazione collettiva, la domanda è devoluta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001. Gli atti di un’amministrazione che si limitano ad autorizzare la sottoscrizione di accordi collettivi o a impegnare somme già stanziate, in quanto meramente attuativi di scelte discrezionali pregresse, non sono qualificabili come atti di macro-organizzazione e non radicano la giurisdizione del giudice amministrativo. La posizione del dipendente rispetto alla mancata indizione di procedure selettive per la progressione di carriera è di interesse legittimo, ma la sua tutela non può essere esercitata avverso atti che non ledono direttamente la situazione soggettiva.
Il Fatto
Le ricorrenti, dipendenti del Comune di Villagrande Strisaili, hanno impugnato davanti al TAR una serie di deliberazioni della Giunta comunale e una determinazione dirigenziale, tutte adottate tra dicembre 2021 e gennaio 2022. Con questi atti, l’Amministrazione aveva autorizzato la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato, preso atto del riaccertamento del fondo di produttività e impegnato le somme per le risorse decentrate, escludendo però il finanziamento per le progressioni economiche orizzontali. Le ricorrenti rivendicavano il passaggio a categorie superiori con le relative differenze retributive per il periodo 2007-2020, oltre all’attribuzione di indennità per specifiche responsabilità e di produttività collettiva. Le medesime pretese erano state già proposte davanti al giudice del lavoro, che aveva rigettato il ricorso con sentenza del 2025, negando l’esistenza di un diritto alla progressione automatica legata alla sola anzianità. In vista dell’udienza, l’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per litispendenza, il difetto di interesse e il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, declinando la giurisdizione in favore del giudice ordinario. La decisione si fonda sul principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda, con riferimento al petitum sostanziale e alla causa petendi. Nel caso di specie, la pretesa delle ricorrenti riguardava l’attribuzione di una categoria superiore e il riconoscimento di indennità complementari, in forza di un diritto che si assumeva riconosciuto dalla contrattazione collettiva di settore. La Corte ha richiamato la regola fondante del riparto di giurisdizione nelle controversie di impiego pubblico, dettata dall’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con le eccezioni previste per i rapporti in regime di diritto pubblico, per le procedure concorsuali e per gli atti di macro-organizzazione.
Procedendo all’esame del contenuto degli atti impugnati, il TAR ha osservato che nessuno di essi poteva essere ricondotto alla categoria degli atti di macro-organizzazione. La deliberazione che autorizzava la sottoscrizione del contratto collettivo, la presa d’atto del riaccertamento del fondo e la determinazione di impegno delle somme risultavano tutte meramente attuative di scelte pregresse, non essendo lesive della posizione giuridica soggettiva delle ricorrenti. La posizione delle dipendenti, come evidenziato anche nella sentenza del giudice del lavoro, risultava incisa dalla scelta discrezionale del Comune di non indire le procedure selettive necessarie per la progressione di carriera, scelta effettuata a monte degli atti impugnati.
Il TAR ha inoltre precisato che, rispetto a tale scelta discrezionale, la posizione del dipendente è di interesse legittimo, ma che la sua tutela non poteva essere esercitata avverso atti che non ledono direttamente la situazione soggettiva. Considerata la definizione in rito e la natura della controversia, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di giudizio e ha assegnato alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al giudice fornito di giurisdizione.
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Nota della Redazione
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