Sopravvenuto difetto di interesse: improcedibilità del ricorso senza onere delle spese (TAR Sardegna n. 151 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dalla parte ricorrente prima della decisione determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, lett. c), c.p.a., non potendo il giudice pronunciarsi nel merito quando la controversia sia divenuta priva di oggetto per fatto sopravvenuto. La pronuncia in rito di improcedibilità, resa in conformità alla richiesta della stessa parte interessata, non implica una soccombenza sostanziale e legittima la compensazione delle spese di lite, in ragione del complessivo assetto degli interessi coinvolti che ha condotto alla definizione del giudizio senza una decisione sul merito della pretesa azionata.
Il Fatto
La vicenda traeva origine dal provvedimento con cui l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Direzione Territoriale Sardegna, Ufficio dei Monopoli per la Sardegna, Sezione Operativa Territoriale di Sassari, aveva rigettato l’istanza di trasferimento di una rivendita di generi di monopolio da un indirizzo a un altro del medesimo Comune, notificato all’interessato in data 03.08.2022. Avverso tale diniego il ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato e degli atti presupposti, nonché l’accertamento del proprio diritto a ottenere il trasferimento così come richiesto. L’Amministrazione intimata si era costituita in giudizio per resistere alla domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente in data 30.12.2025, con la quale la stessa aveva dato atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito del ricorso, chiedendo che ne venisse dichiarata l’improcedibilità.
Conformandosi alla richiesta, il Tribunale ha rilevato che, a fronte della dichiarata carenza di interesse, non residuava alcuna questione da esaminare nel merito, dovendo il giudizio essere definito in rito ai sensi dell’art. 35, lett. c), c.p.a., disposizione che contempla l’improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse delle parti alla decisione.
In relazione al regime delle spese, il Collegio ha ritenuto di disporne la compensazione, valorizzando il complessivo assetto degli interessi coinvolti che aveva condotto a una decisione in rito e l’assenza di una soccombenza sostanziale in capo alle parti. La pronuncia di improcedibilità non è stata pertanto accompagnata dalla condanna alle spese a carico del ricorrente, pur essendo stata la richiesta di definizione in rito avanzata dalla parte che aveva originariamente promosso il giudizio.
Il Tribunale ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa, secondo la previsione generale di cui all’art. 35, comma 3, c.p.a. in tema di esecuzione delle pronunce di rito che definiscono il giudizio.
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Nota della Redazione
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