Carta docente docenti precari: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 121 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile quando l’amministrazione, pur avendo parzialmente eseguito una sentenza passata in giudicato, non abbia integralmente adempiuto all’obbligo di pagamento di una somma di denaro. In caso di persistente inerzia, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva dell’adempimento. La nomina di tale organo è strumentale a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, senza che l’attività commissariale richieda un compenso aggiuntivo quando sia affidata a un dipendente della stessa amministrazione debitrice.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024. La sentenza, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, imponeva all’amministrazione di corrispondere la somma complessiva di euro 3.000,00.
A seguito dell’inadempimento dell’amministrazione, il docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che l’amministrazione aveva provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore del procuratore antistatario, ma non aveva dato esecuzione al pagamento del capitale. Tale parziale adempimento non poteva considerarsi satisfattivo dell’obbligo nascente dal giudicato. Nonostante la difesa dell’amministrazione avesse dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, non erano emerse indicazioni utili per una soluzione bonaria e tempestiva della controversia.
Il Collegio ha pertanto ritenuto fondata l’istanza di nomina del commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., individuandolo nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero. Al commissario è stato assegnato il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione per completare l’esecuzione.
Il TAR ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non sarebbe stato liquidato alcun compenso per l’attività commissariale. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La decisione conferma l’orientamento per cui la Carta docente è dovuta anche ai docenti precari, superando la distinzione basata sulla tipologia contrattuale e garantendo l’effettività del giudicato attraverso lo strumento dell’ottemperanza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.