Ottemperanza per il mancato pagamento del giudicato del giudice del lavoro: nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 120 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza avverso il mancato pagamento di somme liquidate dal giudice del lavoro, il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione, nomina un commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva dell’obbligo, assegnando un termine per l’adempimento. La nomina del commissario non comporta la liquidazione di alcun compenso quando le funzioni siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro -, l’Amministrazione era stata condannata al pagamento in favore del ricorrente di somme a titolo di retribuzione professionale docenti, di indennità sostitutiva delle ferie non godute e al riconoscimento di un importo da accreditare sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati. La sentenza, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, era stata notificata all’Amministrazione secondo le modalità previste dalla legge.
Nonostante la parziale ottemperanza con la liquidazione delle spese legali in favore del procuratore antistatario, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento del capitale oggetto del giudicato. L’interessato proponeva pertanto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la declaratoria di inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato che, pur avendo l’Amministrazione provveduto alla liquidazione delle spese legali, la parte principale del giudicato, relativa al pagamento delle somme riconosciute in favore del ricorrente, era rimasta ineseguita. La circostanza che la difesa dell’Amministrazione avesse dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare una tempestiva soluzione bonaria della controversia.
Il Collegio ha quindi accolto l’istanza di nomina del commissario ad acta, individuando tale soggetto nel Responsabile della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnando il termine di 60 giorni per l’adempimento. Tale scelta è stata motivata dalla necessità di garantire l’effettiva esecuzione del giudicato, superando l’inerzia dell’Amministrazione.
Il TAR ha inoltre precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico appartenente alla struttura dell’Amministrazione debitrice, non si sarebbe dato luogo alla liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate tenendo conto della serialità della causa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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