Ricusazione del giudice, il rigetto nel merito di precedenti azioni non ne compromette l’imparzialità (TAR Sardegna n. 108 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di ricusazione è lo strumento attribuito alla parte per denunciare l’esistenza di una delle situazioni che possono fondare il sospetto di parzialità del giudice ed ha carattere strumentale rispetto alla decisione di merito. L’obbligo di astensione previsto dall’art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c. si riferisce ai casi in cui il giudice abbia conosciuto della causa in altro grado del processo e non anche ai casi in cui abbia avuto conoscenza, come magistrato, di una causa diversa che verta su un oggetto analogo. Il semplice rigetto della prospettazione giuridica di una parte in precedenti ricorsi non è idoneo a pregiudicare l’imparzialità del giudice nella decisione di future controversie, ancorché connesse alle medesime questioni giuridiche, dovendosi escludere la configurabilità di un obbligo di astensione tra giudizi distinti ed autonomi. L’istanza di ricusazione è inammissibile se firmata dal difensore non munito di procura speciale e se non indica puntualmente i motivi ed i mezzi di prova ai sensi dell’art. 18, comma 3 c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il silenzio-diniego formatosi sulla domanda di accertamento di doppia conformità presentata al SUAPE, chiedendo anche la nomina di un consulente tecnico d’ufficio. Nelle more del giudizio, la ricorrente depositava istanza di ricusazione nei confronti del Presidente del Collegio, addebitandogli di avere sistematicamente omesso di rilevare l’inesistenza giuridica di sanatorie relative ad abusi edilizi insanabili, di avere consentito che atti nulli fungessero da schermo a detti abusi e di avere anticipato in modo reiterato l’esito di rigetto delle sue azioni, ravvisando profili di vera e propria ostilità processuale strutturata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’istanza era firmata dal difensore non munito di procura speciale, in violazione dell’art. 18, comma 3 c.p.a., e che risultava generica per l’omessa puntuale indicazione dei precedenti giudizi in cui il Presidente ricusato avrebbe tenuto le condotte contestate, con conseguente inammissibilità dell’istanza per difetto di prova.
Nel merito, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui la categoria dell’atto amministrativo “illecito” non trova riscontro nel diritto positivo, che contempla unicamente le figure patologiche dell’annullabilità (art. 21-octies, l. 241/1990) e della nullità (art. 21-septies, l. 241/1990). I vizi concernenti la violazione di vincoli urbanistici e paesaggistici integrano ipotesi di annullabilità dei titoli edilizi, ma non ne determinano la radicale nullità, configurabile solo nelle fattispecie tassative previste dalla legge.
Quanto al preteso pregiudizio alla imparzialità del magistrato, il Collegio ha ricordato che l’obbligo di astensione di cui all’art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c. concerne l’ipotesi in cui il giudice abbia conosciuto della causa in altro grado del processo e non anche l’avere avuto conoscenza, come magistrato, di una causa diversa vertente su oggetto analogo, non sussistendo i presupposti della norma laddove il giudice sia chiamato a decidere una questione che, pur geneticamente collegata ad un precedente giudizio, è da questa distinta ed autonoma.
L’adozione di atti processuali, anche monocratici, alla cui competenza la legge li riserva non integra alcuna anticipazione dell’esito del giudizio. L’istanza di ricusazione è stata, pertanto, rigettata in quanto manifestamente infondata, con condanna della parte istante alla rifusione delle spese e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 18, comma 7 c.p.a.
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Nota della Redazione
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