Ottemperanza per Carta del Docente: termine di 120 giorni e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 95 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, qualora la pubblica amministrazione non provveda all’esecuzione della sentenza, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, condanna l’amministrazione a dare esecuzione, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, è legittimato a ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 in caso di incapienza dei fondi. La natura seriale del contenzioso, caratterizzato da attività difensive ripetitive, giustifica la riduzione equitativa dei compensi.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari Sezione Lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle la somma di euro 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, mediante emissione e accredito sulla Carta Elettronica del Docente. La decisione, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione, la quale non aveva dato seguito ad alcun adempimento, fatta eccezione per il pagamento delle spese legali. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la notifica della sentenza, il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione resistente si era costituita con un atto di mera forma, senza dimostrare alcuna attività satisfattiva del credito vantato dal ricorrente.
Il Collegio ha pertanto disposto la condanna del Ministero a dare completa esecuzione alla pronuncia nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, il quale, su semplice richiesta della parte, avrebbe dovuto porre in essere tutti gli atti necessari entro i successivi 90 giorni.
Il TAR ha precisato che il commissario avrebbe potuto eseguire la sentenza anche tramite l’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione. Ha inoltre escluso la liquidazione di alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alle spese, pur ponendole a carico dell’Amministrazione soccombente, il Collegio ha ritenuto equo ridurne l’importo a complessivi euro 400,00, considerando la natura estremamente seriale del contenzioso e la sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva spiegata in udienza, dove erano state discusse nove cause di contenuto identico.
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Nota della Redazione
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