L’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro per la Carta del docente (TAR Sardegna n. 77 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile avverso le sentenze del giudice ordinario che riconoscano il diritto all’accredito della Carta elettronica del docente, ove sia decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’accoglimento dell’ottemperanza comporta la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato dal giudice, con nomina di un commissario ad acta sin da ora, per il caso di persistente inottemperanza. La liquidazione delle spese di lite può essere ridotta in ragione della natura seriale e standardizzata del contenzioso in materia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, una sentenza che accoglieva il suo ricorso e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle, tramite accredito sulla Carta elettronica del docente, la somma di euro 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione. Tale sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva provveduto a dare esecuzione alla pronuncia.
Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito in giudizio con un atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti risultava provata la notifica della sentenza in data 22 settembre 2024 e il suo passaggio in giudicato, certificato l’11 novembre 2025. Il ricorso era stato notificato il giorno successivo, il 12 novembre 2025, dimostrando che il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso senza che l’Amministrazione avesse completato le procedure di pagamento.
Il Collegio ha quindi disposto che il Ministero desse piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio economico della Carta elettronica del docente.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, avrebbe dovuto porre in essere tutti gli atti necessari, potendo ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, del medesimo decreto. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alle spese di lite, il TAR le ha poste a carico del Ministero, ma le ha ridotte a complessivi euro 400,00, oltre accessori e contributo unificato. La riduzione è stata motivata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso in materia: nella stessa udienza il difensore della ricorrente aveva discusso otto cause dal contenuto identico o sovrapponibile, con attività difensiva ripetitiva. Le spese sono state distratte in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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