Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo integrazione della speciale elargizione (TAR Sardegna n. 55 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto per l’ottemperanza di una sentenza passata in giudicato allorché l’amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, abbia integrato le somme dovute in esecuzione del titolo esecutivo e il ricorrente abbia dichiarato, anche a verbale d’udienza, di non avere più interesse alla definizione nel merito del giudizio. La dichiarazione del ricorrente, confermata alla presenza della difesa dell’amministrazione, legittima il collegio a pronunciare l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza necessità di esaminare il merito della controversia, con compensazione delle spese tra le parti.
Il Fatto
La controversia traeva origine da una sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, divenuta definitiva per mancata proposizione dell’appello, che aveva riconosciuto al ricorrente il diritto a una speciale elargizione. Il ricorrente aveva quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, censurando l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato e chiedendo la condanna al pagamento delle somme dovute.
Nelle more del giudizio, l’amministrazione emanava un decreto in data 31 ottobre 2025 con cui disponeva l’integrazione delle somme a titolo di speciale elargizione, in esecuzione della sentenza. A seguito di tale adempimento, il ricorrente depositava in data 5 gennaio 2026 una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese tra le parti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha dato atto che l’amministrazione aveva ormai integralmente provveduto all’esecuzione del giudicato, attraverso l’emanazione del decreto di integrazione delle somme e il successivo pagamento in favore del ricorrente. Tale circostanza aveva determinato il venir meno dell’interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza.
Il Collegio ha altresì rilevato che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse era stata confermata all’udienza del 15 gennaio 2026, alla presenza della difesa dell’amministrazione, che ne aveva preso atto. Il ricorrente aveva inoltre insistito per la compensazione delle spese processuali.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto di dover provvedere in conformità alle richieste delle parti, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm. Ha infine disposto la compensazione delle spese tra le parti, in considerazione dell’esito del giudizio e dell’intervenuta ottemperanza spontanea da parte dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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