Ottemperanza per la Carta del docente: il giudicato del giudice ordinario si esegue davanti al TAR (TAR Sardegna n. 30 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione a erogare un beneficio economico, quale l’accredito sulla Carta Elettronica del Docente, costituisce titolo esecutivo la cui ottemperanza può essere richiesta al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. Qualora l’Amministrazione non provveda spontaneamente entro il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il ricorso per ottemperanza va accolto, con condanna a provvedere entro un termine assegnato e nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 2.000,00 tramite la Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla relativa erogazione. La sentenza, notificata alla controparte, era passata in giudicato, ma l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al provvedimento, ad eccezione del pagamento delle spese legali.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la propria giurisdizione in materia di ottemperanza, affermando che il ricorso è fondato in quanto dagli atti risulta la regolare notifica della sentenza n. 36/2025, l’intervenuto giudicato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che impone all’Amministrazione di completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La sentenza del giudice del lavoro, essendo passata in giudicato, non lascia margini di discrezionalità all’Amministrazione, che risulta inadempiente. Il Collegio ha pertanto accolto la domanda, condannando il Ministero a dare piena esecuzione alla pronuncia entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
Per assicurare l’effettività della tutela, il TAR ha nominato sin da ora, per il caso di persistente inottemperanza, il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega e con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro novanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei fondi destinati.
Quanto alle spese di lite, pur accogliendo il ricorso, il Collegio ha ridotto i compensi a complessivi euro 400,00, considerata la natura seriale del contenzioso in materia e la sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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