D.A.Spo. per reato commesso fuori dallo stadio e rispetto del diritto al lavoro (TAR Sardegna n. 1227 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condanna per il reato di cui all’art. 416 cod. pen., anche a seguito di patteggiamento, integra il presupposto per l’adozione del D.A.Spo. ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401/1989, pur se il fatto è stato commesso fuori dal contesto sportivo, quando sussista un rischio di reiterazione in occasione di manifestazioni sportive. La valutazione di pericolosità sociale operata dal Questore non è irragionevole se fondata su elementi istruttori complessi, quali la partecipazione a un sodalizio criminale, un precedente D.A.Spo. e il ruolo rivestito all’interno della società sportiva. La misura non lede il diritto al lavoro laddove l’attività lavorativa possa proseguire compatibilmente con la vigenza del divieto e l’Amministrazione consenta deroghe puntuali per esigenze lavorative eccezionali, motivate e documentate.
Il Fatto
Un collaboratore di una società calcistica, con funzioni di osservatore, impugnava il D.A.Spo. di quattro anni emesso dal Questore a seguito della condanna, patteggiata, per concorso in associazione per delinquere finalizzata, tra l’altro, al finanziamento tramite vendita di materiale sportivo e a pressioni su calciatori. Il provvedimento si fondava sulla ritenuta pericolosità sociale dell’interessato in occasione di manifestazioni sportive.
Respinta l’istanza cautelare, l’interessato avanzava istanza di deroga per assistere alle partite e svolgere l’attività lavorativa, ottenendo un diniego parziale con possibilità di autorizzazioni contingibili. Avverso tali atti proponeva motivi aggiunti, deducendo violazione del diritto al lavoro e sproporzione della misura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, rammentando che la condanna per il reato di cui all’art. 416 cod. pen. rientra espressamente tra le ipotesi che legittimano l’adozione del D.A.Spo. anche per fatti commessi fuori dal contesto sportivo. La circostanza che non fosse stata contestata una diretta partecipazione ad atti di violenza non escludeva l’applicabilità della misura, essendo sufficiente il collegamento con l’attività del sodalizio.
La Corte ha escluso ogni profilo di irragionevolezza o travisamento nella valutazione di pericolosità, valorizzando l’istruttoria complessa svolta dal Questore: la partecipazione al sodalizio criminale, il contenuto dell’ordinanza cautelare, l’esistenza di un precedente D.A.Spo. e la particolare gravità del coinvolgimento di un soggetto che, per il suo ruolo, avrebbe dovuto costituire guida e riferimento per la tifoseria.
Quanto al diritto al lavoro, il Collegio ha osservato che la società sportiva aveva mantenuto e rinnovato il contratto di prestazione sportiva, consentendo la prosecuzione dell’attività compatibilmente con la misura. La possibilità di deroghe puntuali per esigenze lavorative eccezionali confermava, inoltre, la proporzionalità del divieto.
Il quinto motivo è stato respinto rilevando che l’autorizzazione contingibile non contraddice la misura, ma conferma la necessità di mantenerne la vigenza; l’eventuale inattuabilità pratica del sistema di acquisto dei biglietti attiene a profili operativi, risolvibili dalle società calcistiche, e non incide sulla legittimità del titolo autorizzatorio. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.