Sospensione cautelare della demolizione e integrazione del contraddittorio (TAR Abruzzo n. 207 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare, l’accoglimento dell’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato non richiede una compiuta delibazione del fumus boni iuris, essendo sufficiente la sussistenza di un evidente periculum in mora, ravvisabile nell’esecuzione della demolizione di un manufatto. La misura cautelare è volta a preservare la situazione di fatto esistente, al fine di consentire la decisione del ricorso nel merito re adhuc integra. Ove il provvedimento impugnato sia consequenziale a una pronuncia resa in un giudizio di appello, il giudice cautelare deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti di quel giudizio, al fine di assicurare la completezza del contraddittorio nel giudizio di merito.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione, il provvedimento con cui il Comune aveva disposto la riapertura del procedimento esecutivo di demolizione di un soppalco e di una scala in legno, nonché la nota di comunicazione con cui l’Amministrazione aveva ripristinato l’efficacia dell’ordinanza di demolizione, in esito alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, del 31 marzo 2026. La ricorrente ha altresì impugnato ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale. Il Comune e il Condominio non si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nella camera di consiglio, ha ritenuto che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, sussistesse con evidenza il periculum per la ricorrente, derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato, consistente nella demolizione del manufatto di cui trattasi. Ha pertanto ritenuto di dover preservare la situazione di fatto, così da consentire la decisione del ricorso nel merito a contraddittorio integro.
Il Tribunale ha precisato di prescindere, in questa sede, da ogni considerazione sul fumus boni iuris e sulle questioni di ammissibilità del ricorso, trattandosi di valutazioni proprie della fase di merito. Ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che erano parti nel giudizio definito dalla sentenza del Consiglio di Stato richiamata, al fine di garantire la completezza del contraddittorio nel giudizio di merito.
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato, e ha fissato l’udienza pubblica di merito. Ha infine disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, in ragione della natura della decisione assunta.
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Nota della Redazione
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