Farmaci esclusivi: inammissibile l’impugnazione immediata della gara senza offerta (TAR Abruzzo n. 560 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso dell’operatore economico che impugna immediatamente la lex specialis di una procedura negoziata per l’approvvigionamento di farmaci esclusivi, quando la procedura non postuli la formulazione di un’offerta e non contenga clausole immediatamente escludenti. L’onere di immediata impugnazione degli atti di gara, ai sensi dell’art. 120, comma 2, cod. proc. amm., opera solo nelle ipotesi tassative della radicale contestazione dell’indizione o della mancata indizione della gara e dell’impugnazione di clausole immediatamente escludenti. L’oggetto dell’accordo quadro mono-fornitore per farmaci esclusivi non è indeterminato quando la lex specialis indichi il valore massimo stimato della fornitura, anche in assenza di quantitativi e prezzi puntuali per ciascun farmaco, trattandosi di incertezze fisiologiche legate alle scelte prescrittive dei medici e alla tutela dei diritti di esclusiva.
Il Fatto
Con determinazione del febbraio 2026, la centrale di committenza regionale ha indetto una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, per la fornitura di farmaci esclusivi alle Aziende Sanitarie della Regione, suddivisa in lotti corrispondenti a ciascun operatore economico titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. La società farmaceutica, invitata a manifestare l’interesse per il lotto di propria competenza, ha impugnato gli atti di gara, lamentando l’indeterminatezza dell’oggetto dell’accordo quadro con riferimento a quantità, prezzi e modalità esecutive della fornitura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva, ritenendola fondata. Richiamando i principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 4 del 2018, il Tribunale ha ricordato che l’immediata impugnazione degli atti di gara da parte dell’operatore non partecipante costituisce un’eccezione alla regola della doppia impugnativa, ammissibile solo in presenza di clausole immediatamente escludenti o di una radicale contestazione dell’indizione della gara.
Nella fattispecie, la procedura non richiedeva la presentazione di un’offerta, ma la mera manifestazione di interesse alla sottoscrizione dell’accordo quadro. La società, pertanto, non subiva alcuna lesione attuale e concreta, potendo continuare a fornire i farmaci secondo le modalità ordinarie di affidamento. La Corte ha escluso la sussistenza di clausole immediatamente escludenti, non ravvisando lacune informative nella documentazione di gara.
Il Tribunale ha precisato che la quantificazione del massimale di spesa per l’intera durata dell’accordo quadro, operata sulla base della spesa storica delle Aziende Sanitarie, soddisfa il requisito del valore stimato richiesto dall’art. 59, comma 1, d.lgs. n. 36/2023. L’eventuale mancata indicazione dei quantitativi per ciascun farmaco integra un’incertezza fisiologica, dipendente dalle scelte prescrittive dei medici e dalla tutela dei diritti di esclusiva, che non incide sulla determinabilità dell’oggetto contrattuale.
La disciplina della lex specialis, con la previsione di clausole di verifica dell’unicità del fornitore, di estensione del massimale e di adeguamento del prezzo al mutato assetto concorrenziale, è stata ritenuta idonea a distribuire equamente i rischi tra stazione appaltante e operatore economico. Sussistendo anche l’ulteriore profilo per cui la mancata adesione all’accordo quadro non avrebbe arrecato alcun pregiudizio alla ricorrente, il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, compensando le spese per la novità della questione.
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Nota della Redazione
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