Rigetto cautelare per carenza di fumus e fissazione del merito (TAR Abruzzo n. 167 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di delibazione cautelare, il giudice amministrativo ben può mutuare la motivazione già espressa dal giudice d’appello in un provvedimento cautelare reso inter partes in relazione al giudizio presupposto, allorché la stessa copra ogni aspetto rilevante della nuova istanza. Non ricorrono i presupposti della grave ed urgente necessità di sospensione quando le questioni sollevate abbiano carattere squisitamente tecnico e richiedano approfondimento nella sede di merito e quando la durata significativa dell’Accordo Quadro consenta, in caso di esito favorevole, la realizzazione in forma specifica dell’interesse sostanziale.
Il Fatto
La società ricorrente, mandataria di un costituendo RTI, ha impugnato la determinazione con cui AREACOM ha aggiudicato la gara comunitaria per la fornitura a noleggio di sistemi antidecubito per le aziende sanitarie della Regione Abruzzo, confermando l’esclusione dell’ATI già disposta in precedenza. Avverso tale esclusione pendeva già un giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, che con ordinanza n. 2308/2026 aveva rigettato l’istanza cautelare, rinviando al merito la decisione sulle questioni tecniche. Con il nuovo ricorso, la ricorrente ha riproposto l’istanza cautelare avverso l’aggiudicazione alle controinteressate, deducendo vizi che investono anche i requisiti minimi dei prodotti offerti dagli aggiudicatari. Si è costituita anche una controinteressata con ricorso incidentale, volto all’esclusione dell’ATI ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha innanzitutto richiamato l’ordinanza n. 2308/2026 del Consiglio di Stato, resa inter partes, con cui era stata rigettata l’istanza cautelare avverso la sentenza Tar Abruzzo n. 225/2026. In quella sede il giudice d’appello aveva rilevato come le questioni sollevate, per il loro carattere squisitamente tecnico, dovessero essere esaminate nella sede di merito, e come l’istanza cautelare non fosse assistita dai requisiti di gravità ed urgenza.
Il Collegio ha ritenuto di dover mutuare le medesime motivazioni anche in relazione alla riproposta istanza cautelare accessiva al nuovo ricorso avverso l’aggiudicazione alle controinteressate. Ha, in particolare, evidenziato come la aggravata difficoltà tecnica del contenzioso – riferito a caratteristiche ulteriori e diverse della fornitura – rendesse ancora più evidente l’esigenza di approfondimento proprio della sede di merito.
Il TAR ha osservato che la motivazione del Consiglio di Stato copre tutti gli aspetti rilevanti della delibazione cautelare richiesta e ha dichiarato di non ravvisare ragioni per discostarsene. Ha inoltre valorizzato il dato temporale: la durata significativa (48 mesi) dell’Accordo Quadro consente, in caso di esito favorevole alla ricorrente del giudizio di merito, la realizzazione in forma specifica dell’interesse sostanziale.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare, fissando la decisione di merito ad una data necessariamente successiva a quella indicata dal Consiglio di Stato per il giudizio presupposto ivi pendente. Ha infine compensato le spese della fase cautelare, ravvisando giuste ragioni.
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Nota della Redazione
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