Ottemperanza e regolarizzazione PAT: oneri documentali e chiarimenti sulle spese distratte (TAR Abruzzo n. 480 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, la parte ricorrente è tenuta a regolarizzare il deposito documentale in conformità alle regole tecniche sul PAT, compilando il foliario con l’indicazione specifica del contenuto di ciascun atto, a pena di valutazione del mancato riscontro come argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm. L’Amministrazione resistente, su richiesta del collegio, deve fornire chiarimenti in ordine alla mancata corresponsione delle spese legali distratte in favore del procuratore antistatario, oggetto del ricorso in ottemperanza, nel termine assegnato. Il mancato riscontro alle richieste istruttorie può essere valutato dal giudice anche in sede di regolazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
I ricorrenti proponevano ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 122/2025, emessa dal Tribunale di Teramo, Sezione lavoro, il 20 febbraio 2025, all’esito del procedimento iscritto al n. 254/2024 R.G. La sentenza azionata in ottemperanza concerneva il rapporto di lavoro del personale scolastico e, tra gli obblighi derivanti dal decisum, assumeva rilievo la corresponsione delle spese legali distratte in favore del procuratore antistatario.
Avverso la mancata esecuzione della sentenza, i ricorrenti adivano il TAR Abruzzo, Sezione Prima, che rilevava, all’esame del fascicolo, una criticità preliminare relativa alla regolarità del deposito documentale.
La Motivazione della Corte
Il collegio ravvisava che il deposito documentale effettuato dalla parte ricorrente non risultava conforme alle regole del PAT. Il foliario, in particolare, non era stato regolarmente compilato con l’indicazione specifica del contenuto di ciascuno degli atti depositati, essendo gli stessi genericamente distinti come documento 1, 2 e così via fino al documento 25.
La mancata specificazione del contenuto dei documenti impedisce un efficace controllo della completezza e della rilevanza della documentazione versata in atti e rende necessaria l’assegnazione di un termine per la regolarizzazione. Il TAR ha pertanto assegnato alla parte ricorrente un termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per adeguare il deposito alle prescrizioni tecniche sul PAT.
Il collegio ha inoltre ritenuto opportuno richiedere all’Amministrazione resistente chiarimenti sulla dedotta mancata ottemperanza con riferimento specifico alla mancata corresponsione delle spese legali distratte in favore del procuratore antistatario, pure oggetto del ricorso in ottemperanza. Trattandosi di obbligo distinto rispetto al pagamento delle spese processuali, la verifica della sua esecuzione richiede un apposito riscontro da parte dell’Amministrazione.
Con riguardo alle conseguenze dell’eventuale inerzia, il TAR ha precisato che il mancato riscontro delle parti a quanto disposto in via interlocutoria potrà essere valutato come argomento di prova, ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., ovvero in sede di regolazione delle spese di giudizio. La camera di consiglio è stata rinviata al 16 settembre 2026 per il proseguo della trattazione.
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Nota della Redazione
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