Ottemperanza: la sopravvenuta esecuzione non esclude la condanna alle spese (TAR Abruzzo n. 466 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione debitrice determina la cessazione della materia del contendere, ma non impedisce al giudice di esaminare il merito della domanda ai soli fini della regolazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale. Il ricorso deve ritenersi fondato quando l’esatta e tempestiva esecuzione intervenuta ne dimostri la fondatezza, rendendo dovuta la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, da liquidarsi tenendo conto del valore della controversia, della natura seriale della questione e dell’esito del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica del docente per le annualità specificate, per un importo complessivo di euro 2.000,00. Rimasta inadempiuta l’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo l’esecuzione del giudicato.
Nel corso del giudizio, il Ministero si costituiva e comunicava di aver predisposto gli incombenti necessari all’esecuzione. Successivamente, la parte ricorrente rappresentava la sopravvenuta esecuzione della sentenza e invocava la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, chiedendone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la pretesa azionata era stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio, con la corresponsione di tutto quanto dovuto in esecuzione del giudicato, e ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere. Tale declaratoria non ha tuttavia escluso l’esame del merito del ricorso, necessario ai fini della regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
Sotto tale profilo, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, come dimostrato dalla sopravvenuta ed esatta esecuzione disposta dall’amministrazione debitrice. Ha altresì verificato la sussistenza dei presupposti per l’esecuzione della sentenza, richiamando l’art. 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm. quanto al passaggio in giudicato, e l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997 quanto alla condizione di procedibilità dell’azione esecutiva, risultante dal perfezionamento della notificazione della sentenza e dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
Il Ministero è stato pertanto condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La liquidazione è stata operata in euro 1.200,00, oltre accessori, tenendo conto del valore della controversia, della natura seriale della questione e della sopravvenuta esatta esecuzione del giudicato.
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Nota della Redazione
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