Accesso all’offerta tecnica e oscuramento solo per segreti tecnici e commerciali (TAR Abruzzo n. 451 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti di gara, la disposizione che consente di sottrarre all’ostensione parti dell’offerta dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 36, terzo comma, d.lgs. n. 36/2023, va interpretata secondo criteri rigorosi e restrittivi, essendo le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso tipiche e tassative. L’oscuramento è subordinato alla prova, da parte del concorrente interessato, che le informazioni contenute nell’offerta costituiscano segreti tecnici o commerciali, secondo la nozione di cui all’art. 98 cod. proprietà industriale, non essendo sufficiente un’invocazione generica del rischio di divulgazione del know how aziendale. Non sono meritevoli di tutela le semplici soluzioni organizzative, le modalità di svolgimento del servizio o l’utilizzo di sistemi disponibili sul mercato, la cui conoscenza è funzionale alla verifica della correttezza del punteggio tecnico attribuito e alla eventuale contestazione del giudizio di maggior vantaggiosità dell’offerta.
Il Fatto
Una centrale di committenza regionale indiceva una gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per l’affidamento del servizio di vigilanza antincendio e di sicurezza per le aziende sanitarie regionali, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con peso preponderante alla componente qualitativa. All’esito della procedura, la controinteressata si aggiudicava i lotti di maggior valore, mentre il consorzio ricorrente, secondo classificato, veniva assegnatario di altro lotto in applicazione della clausola di aggiudicazione multipla. Il consorzio, interessato al lotto di maggior valore economico, presentava istanza di accesso all’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicataria, che la stazione appaltante accoglieva solo parzialmente, avendo accolto integralmente la richiesta di oscuramento formulata dalla controinteressata in relazione a gran parte dell’offerta tecnica, versione quasi completamente oscurata e sostanzialmente incomprensibile. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., avverso il verbale di oscuramento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il principio, consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2150 del 2026, secondo cui l’eccezione all’accesso deve essere interpretata restrittivamente: l’operatore economico non può limitarsi ad una mera affermazione della riservatezza delle informazioni, ma deve dimostrare che esse integrano gli estremi del segreto tecnico o commerciale, ovvero informazioni segrete, dotate di valore economico e sottoposte a misure adeguate per mantenerle tali, come richiesto dall’art. 98 d.lgs. n. 30/2005 e come precisato dalla giurisprudenza amministrativa e dalla Corte di Giustizia UE, causa C-54/21, Antea Polska, che esclude la legittimità di una prassi di accoglimento sistematico delle richieste di trattamento riservato.
Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva recepito acriticamente l’istanza di oscuramento della controinteressata, basandosi su un parere tecnico svolto con formule stereotipate e senza un puntuale riscontro delle diverse parti dell’offerta, non indicando mai in quale parte fossero presenti i dedotti segreti. Il Collegio rileva la natura palesemente illogica e, in alcuni tratti, paradossale della decisione, avendo oscurato parti dell’offerta relative ad un determinato contenuto, rendendo comunque pubbliche altre parti dello stesso contenuto.
Dall’esame diretto e riservato dell’offerta non oscurata, disposto in via istruttoria, il Collegio ha accertato che la gran parte delle parti oscurate non conteneva alcun segreto tecnico o commerciale, ma semplici soluzioni organizzative, descrizione delle modalità di svolgimento del servizio o l’utilizzazione di normali sistemi disponibili sul mercato, per i quali l’operatore non gode di alcun diritto di esclusiva. Tali elementi, essendo oggetto specifico di valutazione in sede di gara, devono essere conosciuti dalle parti interessate per consentire l’eventuale contestazione del punteggio attribuito.
Il Tribunale ha quindi accolto parzialmente il ricorso, ordinando l’ostensione della maggior parte delle pagine dell’offerta, ad eccezione dei dati sensibili personali, e mantenendo l’oscuramento solo per le parti in cui erano descritti sistemi e modalità del servizio elaborati nel corso della pregressa attività e risultato dell’esperienza aziendale, riconducibili al know how aziendale che l’impresa ha diritto di mantenere riservato. Ha altresì condannato la stazione appaltante e la controinteressata alle spese di lite, tenuto conto della manifesta sproporzione della richiesta di oscuramento rispetto al contenuto dell’offerta.
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Nota della Redazione
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