Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di liquidazione coatta amministrativa (TAR Abruzzo n. 432 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato. Qualora la ricorrente dichiari, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La sopravvenienza della liquidazione coatta amministrativa, con la conseguente perdita della capacità processuale della società e il subentro del commissario liquidatore, costituisce evento idoneo a fondare la dichiarazione di carenza di interesse, senza che il giudice possa comunque decidere il merito della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente una struttura di residenza sanitaria assistenziale, aveva impugnato l’ordinanza dirigenziale del Comune di Avezzano recante il divieto di prosecuzione dell’attività di RSA, unitamente agli atti presupposti, tra cui le valutazioni dell’UVM della ASL. Con decreto dell’11 marzo 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la società era stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545-terdecies cod. civ.
Il commissario liquidatore, costituitosi in giudizio in luogo dell’originaria ricorrente, dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito della causa, chiedendo l’integrale compensazione delle spese processuali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il principio fondamentale della domanda, in virtù del quale il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso. Ne consegue che, ove la parte attrice dichiari di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati, il giudice adito non ha alcuna possibilità di decidere il merito.
La dichiarazione resa dal commissario liquidatore, quale legittimato a stare in giudizio in luogo della società posta in liquidazione, è stata ritenuta idonea a determinare la definizione in rito del giudizio. Il TAR ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con richiamo alla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5113 del 2014.
La definizione in rito ha giustificato l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti costituite, in considerazione della natura sopravvenuta dell’evento che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Il Giudice ha infine disposto l’oscuramento delle generalità delle parti, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati coinvolti nella vicenda.
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Nota della Redazione
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