Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte (TAR Abruzzo n. 428 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto su iniziativa del soggetto che si ritiene leso. Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. In tale ipotesi, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con possibilità di compensazione delle spese processuali.
Il Fatto
Il Comune di Alba Adriatica ha impugnato la Determinazione dirigenziale con cui la Regione Abruzzo aveva negato l’autorizzazione ai sensi dell’art. 31 della legge regionale n. 3/2014 per i lavori di riqualificazione e ammodernamento della pista ciclabile e pedonale Lungomare Marconi, limitatamente alla superficie occupata dalla pineta. La Regione Abruzzo si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Con nota depositata il 12 aprile 2026, il Comune ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo che ne fosse dichiarata l’improcedibilità. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse formulata dalla parte ricorrente, ritenendo che essa imponesse la definizione in rito del giudizio. Il TAR ha richiamato il principio fondamentale della domanda, in forza del quale il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso.
Il giudice amministrativo ha precisato che il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato: ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, dichiari di rinunciarvi o di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, il giudice non ha alcuna possibilità di deciderlo nel merito. A sostegno di tale impostazione è stato citato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5113 del 2014.
In applicazione di tali principi, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese processuali tra le parti.
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Nota della Redazione
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