Accordo quadro farmaci esclusivi: la mancata indicazione di prezzi e quantità non rende l’oggetto indeterminato (TAR Abruzzo n. 418 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’operatore economico invitato a una procedura negoziata senza bando per l’affidamento di un accordo quadro di fornitura di farmaci esclusivi non è legittimato a impugnare immediatamente la lex specialis se la procedura non postula la formulazione di un’offerta ma solo una manifestazione di interesse. La mancata indicazione di quantitativi e prezzi unitari per ciascun prodotto non rende indeterminato l’oggetto del contratto, purché sia indicato il valore massimo di spesa, che consente all’operatore di valutare ex ante la capacità di adempiere. Le incertezze fisiologiche del settore farmaceutico, legate alle scelte prescrittive dei medici e alla tutela dei diritti di esclusiva, non incidono sulla determinabilità dell’oggetto contrattuale.
Il Fatto
L’AREACOM ha indetto una procedura negoziata senza bando per la fornitura di farmaci esclusivi alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, tramite accordi quadro mono-fornitore suddivisi in 186 lotti, uno per ciascun titolare di AIC. La società farmaceutica ricorrente, invitata per il lotto 131, ha impugnato la lex specialis lamentando l’indeterminatezza dell’oggetto: mancavano l’elenco dei prodotti, i quantitativi e i prezzi a base d’asta, essendo indicato solo un massimale di spesa quadriennale estendibile del 60% per nuovi farmaci.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, richiamando la regola della doppia impugnativa e le ipotesi tassative di impugnazione immediata del bando. Ha rilevato che la procedura in questione non richiede la formulazione di un’offerta, ma solo una manifestazione di interesse, e che la finalità dell’art. 15 d.l. n. 19/2026 è garantire la continuità terapeutica ai pazienti cronici, valorizzando la discrezionalità della stazione appaltante.
Il Collegio ha escluso le lacune informative: l’indicazione del valore massimo di spesa, calcolato sulla spesa storica, è sufficiente per consentire all’operatore di valutare la convenienza dell’operazione. La giurisprudenza europea richiede solo la stima del valore dell’accordo quadro, non la scomposizione per singolo prodotto. La mancata indicazione dei quantitativi è fisiologica: le prescrizioni mediche sono variabili eterodeterminate, non governabili dalle parti, il cui rischio è equamente allocato. La lex specialis prevede, inoltre, clausole di salvaguardia: verifica della persistenza dell’esclusività, estensione del massimale per nuovi farmaci, sospensione per forza maggiore e adeguamento del prezzo in caso di ingresso di generici o biosimilari. L’eventuale errore nell’individuazione dei farmaci è irrilevante perché ogni operatore conosce i propri prodotti in esclusiva. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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