La sospensione sine die della carriera universitaria è illegittima (TAR Abruzzo n. 409 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’efficacia o dell’esecuzione di un provvedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2, della legge n. 241/1990, è illegittima ove disposta sine die, senza l’indicazione di un termine finale certo, poiché contrasta con i caratteri di provvisorietà e temporaneità propri del potere cautelare e determina un sostanziale implicito ritiro del provvedimento senza le garanzie partecipative. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, termine di natura sostanziale e decadenziale che preclude in assoluto l’esercizio del potere cautelare, anche in presenza di gravi ragioni, come si desume dall’uso dell’avverbio “comunque”. Il provvedimento di riconoscimento di crediti formativi e di nulla osta al trasferimento presenta natura attributiva di vantaggi, con conseguente applicabilità del termine decadenziale di dodici mesi per l’autotutela.
Il Fatto
Una studentessa, ammessa nel 2020 al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia con riconoscimento di 80 CFU maturati presso un ateneo estero, vedeva bloccata la propria carriera dal Direttore Generale dell’Ateneo a distanza di oltre quattro anni dal riconoscimento e a ridosso della sessione di laurea. Il provvedimento, adottato nelle more di verifiche sul valore legale della carriera percorsa all’estero, non indicava alcun termine finale. La studentessa impugnava gli atti, deducendo incompetenza, violazione dell’art. 21-quater e dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e omessa comunicazione di avvio del procedimento. In sede cautelare, il Consiglio di Stato sospendeva i provvedimenti e disponeva l’ammissione con riserva all’esame di laurea, poi superato con la votazione di 110/110 e lode.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente escluso la cessazione della materia del contendere, poiché il conseguimento della laurea e l’iscrizione alla scuola di specializzazione erano intervenuti in esecuzione dell’ordinanza cautelare e con riserva dell’esito del giudizio di merito, residuando l’interesse alla rimozione ex tunc degli atti impugnati.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso valorizzando il carattere assorbente del motivo relativo alla violazione dell’art. 21-quater, comma 2, della legge n. 241/1990. La norma impone che il termine della sospensione sia esplicitamente indicato nell’atto e che la stessa non possa comunque perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio. I provvedimenti impugnati avevano disposto il blocco della matricola “nelle more” di verifiche, senza alcun termine finale, configurando una sospensione sine die contrastante con la finalità attributiva del potere cautelare. Il Tribunale ha richiamato il proprio precedente — T.A.R. Abruzzo – L’Aquila, Sez. I, sentenza n. 121/2025, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 9310/2025 — reso su un caso analogo di blocco della carriera per la medesima provenienza accademica.
La Corte ha inoltre rilevato l’estraneità della posizione della ricorrente al perimetro degli accertamenti ministeriali, concernenti i soli vincitori di concorso dell’a.a. 2023/2024, e l’assenza di un adeguato supporto istruttorio in ordine alla posizione specifica, essendo stata la studentessa ammessa a seguito di una diversa e autonoma procedura selettiva conclusasi con decreto rettorale mai annullato né sospeso. Ha infine ravvisato il superamento del termine decadenziale di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, rilevando che il decreto di riconoscimento di 80 CFU e di nulla osta al trasferimento presenta natura di provvedimento attributivo di vantaggi, con conseguente piena applicabilità del termine. Il Collegio ha concluso richiamando i principi di proporzionalità e di conservazione degli atti giuridici, stigmatizzando una misura assoluta e indeterminata adottata a ridosso dell’esame finale e lesiva dell’affidamento incolpevole maturato in oltre quattro anni di carriera svolta senza contestazioni.
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Nota della Redazione
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