Ottemperanza: esecuzione sopravvenuta del giudicato e soccombenza virtuale (TAR Abruzzo n. 380 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, intervenuta prima della notifica del ricorso, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere. In tale evenienza, la liquidazione delle spese di lite resta governata dal criterio della soccombenza virtuale, che consente al giudice di valutare l’esito complessivo della vicenda. Qualora l’Amministrazione abbia già posto in essere tutti gli adempimenti esecutivi prima dell’instaurazione del giudizio e il ricorrente abbia dichiarato la cessazione solo in limine alla camera di consiglio, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle differenze retributive a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre accessori di legge. L’Amministrazione, tuttavia, non aveva provveduto spontaneamente al pagamento, sicché la ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo l’esecuzione del giudicato.
Nel corso del giudizio, il Ministero si era costituito depositando una relazione dalla quale risultava l’avvenuto espletamento di tutte le attività funzionali all’esecuzione. Successivamente, con nota del 14 maggio 2026, la ricorrente aveva confermato la sopravvenuta esecuzione della sentenza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato come la pretesa azionata dalla ricorrente fosse stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio, mediante la corresponsione di tutto quanto dovuto in esecuzione del giudicato. Ne è conseguita la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da riconoscere alla ricorrente attraverso lo strumento dell’ottemperanza.
Quanto al regolamento delle spese, il TAR ha richiamato il criterio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice è chiamato a verificare quale parte sarebbe rimasta soccombente se la controversia non si fosse definita per il sopraggiunto esito satisfattivo. Tale verifica, nel caso di specie, non ha però condotto alla condanna dell’Amministrazione.
Il Collegio ha posto in evidenza due circostanze decisive. In primo luogo, l’esecuzione del giudicato era intervenuta in modo sostanzialmente immediato rispetto alla proposizione del ricorso: l’accredito delle differenze retributive risaliva ad agosto 2025, mentre il ricorso era stato notificato e depositato il 30 luglio 2025, allorché le attività esecutive erano già state poste in essere dall’Amministrazione. In secondo luogo, la ricorrente aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere solo in limine alla camera di consiglio fissata per la decisione, nonostante avesse avuto modo di constatare l’avvenuto adempimento già da diverso tempo.
Tali elementi hanno indotto il Collegio a ritenere che la condotta processuale della ricorrente non meritasse tutela sotto il profilo delle spese, non potendosi ravvisare una soccombenza sostanziale dell’Amministrazione. La pronuncia sulla compensazione delle spese di lite è stata, quindi, assunta con riferimento alla sostanziale fondatezza dell’operato dell’Amministrazione e alla mancanza di utilità della prosecuzione del giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.