Accesso e dichiarazione di inesistenza del documento: il ricorso diventa improcedibile (TAR Abruzzo n. 371 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione dell’amministrazione di inesistenza del documento oggetto di istanza di accesso, resa in riscontro alla domanda ostensiva, determina il difetto sopravvenuto di interesse alla declaratoria di illegittimità del diniego tacito, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso. A fronte dell’espressa dichiarazione di inesistenza o di non detenzione del documento, resa con assunzione di responsabilità, non è esigibile l’ulteriore onere dell’analitica dimostrazione delle ragioni dell’inesistenza, essendo la relativa statuizione inutiliter data per mancanza dell’oggetto del diritto di accesso. La domanda di ostensione non può essere estesa a documentazione non richiesta con l’istanza di accesso e, pertanto, estranea all’oggetto del giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria di un compendio demaniale marittimo, ha agito avverso il silenzio formatosi sull’istanza di accesso documentale presentata al Comune per ottenere il titolo di agibilità dello stabilimento balneare. L’istanza era stata reiterata in due successive occasioni senza ottenere riscontro. Il Comune, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, avendo comunicato alla ricorrente, con nota del 31 marzo 2026, l’inesistenza della certificazione di agibilità ovvero di atti equipollenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto l’eccezione di improcedibilità, rilevando che il riscontro fornito dall’amministrazione ha fatto venir meno l’interesse concreto e attuale della società ricorrente all’accertamento dell’illegittimità del diniego tacito. La successiva comunicazione di inesistenza del documento, infatti, priva di oggetto la domanda di ostensione, rendendo improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Collegio ha inoltre precisato che la copiosa documentazione richiesta nelle conclusioni del ricorso, relativa alla procedura di evidenza pubblica e ai fascicoli concernenti la licenza demaniale e il titolo edilizio, non era stata oggetto dell’istanza di accesso del 28 gennaio 2026 e doveva pertanto ritenersi estranea al thema decidendum. Nessuna estensione dell’oggetto del giudizio può derivare da domande formulate solo in sede processuale.
Quanto alla richiesta subordinata di ordine al Comune di rilasciare una formale attestazione di inesistenza della documentazione, il Tribunale l’ha respinta. La dichiarazione di inesistenza resa dall’amministrazione con assunzione di responsabilità è sufficiente, non essendo esigibile l’analitica dimostrazione delle ragioni della mancata formazione o detenzione del documento. L’eventuale statuizione sarebbe stata inutiliter data, difettando l’oggetto stesso del diritto di accesso. La particolare natura della fattispecie ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.