Sei scatti stipendiali nel TFS per le Forze di polizia congedate a domanda (TAR Abruzzo n. 362 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, cessato dal servizio a domanda, che abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di contribuzione, spetta il trattamento di fine servizio calcolato sulla base pensionabile comprensiva dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987. La limitazione contenuta nell’art. 4 d.l. n. 165/1997 opera esclusivamente ai fini del calcolo della base pensionabile e non incide sulla liquidazione del TFS, per la quale resta fermo il beneficio previsto dall’art. 6-bis citato. Sul maggior credito spettano gli interessi legali dalla scadenza dei ratei al saldo, mentre la rivalutazione monetaria non è cumulabile automaticamente con gli interessi per i crediti maturati dopo l’entrata in vigore dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, salva la prova di un danno superiore all’importo esigibile a titolo di interessi.
Il Fatto
I ricorrenti, appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza e all’Arma dei Carabinieri, erano stati collocati in congedo a domanda dopo aver maturato i requisiti di età e anzianità contributiva. L’INPS, nel liquidare il trattamento di fine servizio, non aveva incluso nella base di calcolo i sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50% dell’ultimo stipendio, previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
I ricorrenti impugnavano i prospetti di liquidazione dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo il ricalcolo del TFS con l’inclusione degli scatti, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS si costituiva senza contestare i fatti posti a fondamento della domanda.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di diritti patrimoniali derivanti da un rapporto di lavoro cessato, e ha ritenuto ammissibile la riunione delle domande, connesse per causa petendi e petitum.
Nel merito, la domanda è stata accolta. La sentenza richiama l’art. 1911 d.lgs. n. 66/2010, che estende al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare il trattamento previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987. Tale beneficio, in base all’art. 2268 d.lgs. n. 66/2010, non è più condizionato alla cessazione dal servizio per limiti di età, inabilità o decesso, come invece prevedeva la disciplina previgente dell’art. 11 l. n. 231/1990.
Il Collegio ha inoltre chiarito che l’art. 4 d.l. n. 165/1997, che esclude il beneficio per il personale delle forze di polizia cessato a domanda, opera esclusivamente ai fini del calcolo della base pensionabile e non si estende alla liquidazione del TFS. La ricostruzione si pone in continuità con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (C.d.S. n. 2980/2023 e C.d.S. n. 3807/2024), che ha confermato l’orientamento del TAR Abruzzo.
Accertati i presupposti soggettivi e oggettivi della pretesa, il TAR ha ordinato all’INPS di rideterminare il TFS includendo i sei scatti stipendiali. Sul maggior credito sono stati riconosciuti solo gli interessi legali, escludendo la rivalutazione monetaria, in applicazione dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, non avendo i ricorrenti provato l’esistenza di un danno da svalutazione superiore all’importo degli interessi. Le spese sono state poste a carico dell’INPS, con compensazione parziale per la mancata prova del danno maggiore.
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Nota della Redazione
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