Omessa comunicazione dei motivi ostativi nel diniego di dichiarazione di interesse culturale: illegittimità e riesame (TAR Abruzzo n. 129 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento avviato su istanza di parte finalizzato alla dichiarazione di interesse culturale di un immobile ai sensi degli artt. 10 e 13 del d.lgs. n. 42/2004, il provvedimento di diniego fondato su una valutazione tecnico-discrezionale, che escluda il requisito dell’interesse “particolarmente importante”, deve essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’omessa attivazione del contraddittorio procedimentale determina l’illegittimità del provvedimento, non essendo applicabile la sanatoria di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, attesa la natura discrezionale della valutazione demandata all’Amministrazione. La tutela cautelare può essere accordata ai fini del riesame, con obbligo di garantire la partecipazione procedimentale dell’istante.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria della maggior parte degli immobili che compongono il Borgo Martese, presentava istanza volta ad ottenere la dichiarazione di interesse culturale del borgo ai sensi degli artt. 10 e 13 del d.lgs. n. 42/2004. Con nota del 26.1.2026, il Soprintendente comunicava di ritenere il borgo privo dei requisiti per l’assoggettabilità a vincolo diretto, pur riconoscendo la sussistenza di un interesse paesaggistico ed etnoantropologico del sito.
Avverso tale diniego la società proponeva ricorso, chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento, e successivamente depositava motivi aggiunti avverso la relazione storico-architettonica presentata dal Ministero della cultura nel giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto il gravame suscettibile di accoglimento, incentrando la valutazione esclusivamente sul profilo procedimentale. Il Collegio ha rilevato che il diniego di dichiarazione di interesse culturale si fonda su una valutazione tecnico-discrezionale che esclude la sussistenza di un interesse “particolarmente importante”.
Il provvedimento impugnato è stato però adottato senza la previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Il TAR ha qualificato la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale come vizio idoneo a determinare l’illegittimità del provvedimento, richiamando l’obbligo di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il Collegio ha altresì escluso l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, in ragione della natura discrezionale del provvedimento: non trattandosi di attività vincolata, il contenuto del diniego non avrebbe potuto comunque essere diverso, con la conseguenza che il vizio procedimentale non può ritenersi superato.
Ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris limitatamente al profilo procedimentale, il TAR ha accolto la domanda cautelare non già sospendendo definitivamente gli effetti del diniego, ma finalizzando la tutela al riesame da parte dell’Amministrazione, che dovrà garantire alla ricorrente la necessaria partecipazione procedimentale mediante la comunicazione dei motivi ostativi.
La trattazione di merito del ricorso è stata fissata all’udienza pubblica del 10 marzo 2027, con compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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