Riparto seggi nei Comitati di gestione ATC: il metodo D’Hondt non viola la rappresentatività (TAR Abruzzo n. 360 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La norma di interpretazione autentica che, per il riparto dei seggi spettanti alle associazioni venatorie nei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia, impone la ripartizione del numero complessivo dei cacciatori residenti a livello provinciale per il totale dei seggi attraverso il metodo D’Hondt non viola i principi di ragionevolezza, proporzionalità e rappresentatività, trattandosi di opzione discrezionale non manifestamente irragionevole del legislatore regionale, volta a favorire le associazioni con più iscritti e a consentire il raggiungimento di stabili maggioranze decisionali in organi preposti a funzioni gestorie. Dall’art. 32, comma 3, della legge regionale n. 10/2004 non discende un diritto di ciascuna associazione che abbia superato la soglia di rappresentatività a ottenere almeno un seggio, essendo richiesta la sola partecipazione al riparto in base alla rispettiva consistenza associativa.
Il Fatto
La Regione Abruzzo, con atti del 2023, ha ridefinito il numero dei rappresentanti spettanti alle associazioni venatorie nei Comitati di gestione degli ATC, applicando la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 3, comma 3, della legge regionale n. 11/2023, che impone il metodo D’Hondt per il riparto proporzionale dei seggi sulla base del numero di iscritti. L’applicazione del nuovo criterio ha comportato un incremento dei membri spettanti all’associazione di maggiore consistenza associativa e l’estromissione di altre associazioni pure rappresentative dalla designazione nei vari ATC, ad eccezione dell’ATC Vastese.
Le associazioni escluse o penalizzate hanno impugnato gli atti di riparto e le successive nomine, deducendo, in via principale, l’illegittimità costituzionale della norma regionale e, in via consequenziale, il difetto di comunicazione di avvio del procedimento. Il TAR, con ordinanza n. 300/2024, ha riunito i ricorsi e rimesso la questione alla Corte Costituzionale, che con sentenza n. 82 del 2025 l’ha dichiarata non fondata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamato il dictum della Corte Costituzionale, ritiene non manifestamente irragionevole la scelta del legislatore abruzzese di applicare il metodo D’Hondt al riparto dei seggi. La Consulta ha valorizzato la circostanza che la formula prescelta favorisce le associazioni con maggiore consistenza associativa, finalità non distonica rispetto all’esigenza di assicurare a organi con funzioni gestorie il raggiungimento di stabili maggioranze decisionali. L’opzione per un metodo piuttosto che un altro, infatti, rientra nella discrezionalità legislativa, salvo il limite dell’irragionevolezza manifesta, qui non riscontrabile.
Quanto al preteso diritto di ogni associazione rappresentativa a designare almeno un componente, la sentenza osserva che la soglia minima di iscritti, pari a un quindicesimo dei cacciatori residenti, costituisce requisito di ammissione al riparto e non riserva di seggio. La designazione avviene «in base al principio della rappresentatività a livello provinciale», sicché l’associazione che partecipi al riparto senza conseguire seggi non è illegittimamente estromessa, ma semplicemente non sufficientemente rappresentativa, in coerenza con il precedente della sentenza n. 292/2024 dello stesso Tribunale.
Infondata è altresì la censura sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento. L’associazione ricorrente aveva ricevuto la nota del 24 febbraio 2023 con gli esiti istruttori e aveva fatto pervenire osservazioni, espressamente valutate nella motivazione del provvedimento finale. La partecipazione è quindi stata effettiva e la mera allegazione della mancata comunicazione, senza indicare gli elementi conoscitivi che si sarebbero potuti introdurre, non integra una lesione delle garanzie partecipative.
I motivi aggiunti, proposti contro gli atti di nomina consequenziali, sono respinti in quanto reiterano le medesime censure. I ricorsi riuniti risultano pertanto infondati, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.
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Nota della Redazione
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