sei scatti stipendiali ai carabinieri in quiescenza anticipata (TAR Abruzzo n. 344 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, conv. nella l. n. 472/1987, si applica anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, quale l’Arma dei carabinieri, in forza del rinvio operato dall’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. Il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta altresì al personale collocato in quiescenza a domanda che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti per la presentazione della domanda non è perentorio, non essendo tale qualificazione prevista dalla legge né essendo ricollegata alcuna decadenza al suo superamento. Sulla somme dovute a titolo di buonuscita spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Un ex appartenente all’Arma dei carabinieri, collocato in quiescenza a domanda all’età di 56 anni e dopo 43 anni di servizio utile, impugnava il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’INPS. Il provvedimento non riconosceva l’attribuzione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, conv. nella l. n. 472/1987, e dall’art. 21 l. n. 232/1990. Il ricorrente chiedeva l’accertamento del diritto al beneficio e la condanna dell’Istituto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con inclusione nella base di calcolo dei predetti scatti. L’INPS non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza prevalente, anche della medesima sezione. L’art. 6-bis, comma 1, d.l. n. 387/1987 riconosce il beneficio in favore del personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia con qualifiche equiparate, per il calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. La riferibilità della disposizione al personale dell’Arma dei carabinieri è stata ricondotta all’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, che estende il trattamento al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare.
Quanto alla fattispecie concreta, il Collegio ha osservato che la condizione del ricorrente, cessato a domanda all’età di 56 anni con 43 anni di servizio, corrisponde a quella contemplata dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987, che richiede il compimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Nessun ostacolo è stato ravvisato nella circostanza che la domanda di quiescenza non fosse stata presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti. Il termine, ha precisato il giudice, non è qualificato come perentorio dalla legge, né la norma ricollega al suo superamento alcuna decadenza.
La pronuncia ha quindi riconosciuto il diritto del ricorrente ai benefici economici e ha affermato il correlativo obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita, includendo i sei scatti stipendiali nella base di calcolo. Sulle somme spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi degli artt. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e 22, comma 36, l. n. 724/1994. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Istituto, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e contributo unificato.
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Nota della Redazione
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