Accesso agli atti e rito accelerato: inammissibile l’istanza cautelare negli articolo 116 c.p.a. (TAR Abruzzo n. 113 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti disciplinato dall’art. 116 cod. proc. amm. il rito speciale accelerato è connotato da intrinseca celerità processuale, sicché l’istanza cautelare incidentale non è configurabile: la misura cautelare non potrebbe assicurare utilità diverse da quelle già garantite dalla decisione di merito sulla domanda di accesso, con conseguente sostanziale elusione dei termini processuali del rito. L’istanza cautelare è pertanto inammissibile. La trattazione della domanda di accesso resta affidata alla decisione di merito, da fissarsi con urgenza in camera di consiglio.
Il Fatto
Una ricorrente, dopo aver proposto istanza di accesso agli atti relativi alla sdemanializzazione di una particella e alla sua cessione a privati, si era vista confermare dal Comune il silenzio rigetto, nonostante l’intervento del Difensore Civico Regionale che aveva accolto il suo ricorso. Avverso la nota comunale di conferma del diniego e gli atti connessi, la ricorrente ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo domandando l’annullamento dei provvedimenti e l’accertamento del proprio diritto di accesso, con consequenziale condanna dell’Amministrazione all’ostensione dei documenti. Nel contesto del ricorso, proposto secondo il rito speciale di cui all’art. 116 cod. proc. amm., è stata presentata istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha preliminarmente esaminato la domanda cautelare proposta in via incidentale, inquadrandola nel contesto del procedimento di accesso regolato dal rito speciale accelerato. Ha ritenuto che, in tale rito, la disciplina dei termini processuali è funzionale a garantire una decisione sollecita sulla pretesa ostensiva, sicché la tutela cautelare non può trovare spazio, non potendo assicurare alcuna utilità aggiuntiva rispetto a quella propria della decisione di merito. La struttura del rito ex art. 116 cod. proc. amm., conclude il Collegio, non tollera il cumulo con la tutela cautelare, che comporterebbe una sostanziale elusione della celerità procedimentale.
Alla luce di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata giudicata inammissibile. Il Tribunale ha invece disposto la fissazione della camera di consiglio per la trattazione del ricorso per l’accesso, con decisione del merito alla data del 10 luglio 2026. Quanto alle spese di fase, il Collegio ha disposto di nulla statuire, tenuto conto della mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.
La decisione conferma l’orientamento per cui la tutela cautelare è ontologicamente incompatibile con il rito speciale in materia di accesso, pur non escludendo l’urgenza che il collegio fissi quanto prima l’udienza di merito per la definizione della controversia.
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Nota della Redazione
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