Recidiva nell’illecito amministrativo: rileva la norma vigente al momento della seconda condotta (TAR Abruzzo n. 293 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di legalità e il divieto di applicazione retroattiva di norme sfavorevoli, valevoli anche per le sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 1 della legge n. 689/1981, non ostano all’applicazione dell’aggravamento sanzionatorio per recidiva quando la norma che lo introduce sia entrata in vigore prima della commissione del secondo illecito. Ai fini della quantificazione della sanzione deve aversi riguardo al quadro normativo vigente al momento del compimento della seconda condotta antigiuridica, che concentra in sé un disvalore maggiore in ragione della reiterazione, senza che rilevi che il primo illecito sia stato commesso in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’aggravante. La conoscibilità delle conseguenze sanzionatorie, riferita al momento in cui il soggetto decide di autodeterminarsi, è il criterio che presidia la ratio di garanzia sottesa al principio di irretroattività.
Il Fatto
A seguito di accertamento eseguito dalla Guardia di Finanza, veniva riscontrato l’impiego di undici unità lavorative in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, riferita alla giornata del 16 luglio 2022, giorno di inaugurazione del locale. L’Ispettorato Territoriale del Lavoro disponeva la sospensione dell’attività commerciale, successivamente revocata a seguito della regolarizzazione dei rapporti di lavoro e del pagamento del venti per cento della sanzione raddoppiata di € 10.000,00 applicata in ragione della recidiva, essendo stato il medesimo datore di lavoro destinatario di precedente provvedimento sanzionatorio nel 2017. La società ricorrente impugnava i provvedimenti, deducendo l’illegittimità del raddoppio per violazione del principio di irretroattività e l’inesigibilità della condotta per la chiusura feriale dello studio di consulenza del lavoro.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disatteso entrambi i motivi di ricorso. Con riguardo al primo, ha escluso qualsiasi profilo di illegittimità nell’applicazione dell’aggravamento sanzionatorio fondato su una norma — il novellato art. 14, comma 10, del d.lgs. n. 81/2008, come modificato dal d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021 — entrata in vigore dopo la commissione del primo illecito ma prima del compimento della seconda condotta antigiuridica.
Il divieto di nuova incriminazione, corollario del principio di legalità operante anche nell’ambito delle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 1 della legge n. 689/1981, è finalizzato a evitare che il soggetto subisca conseguenze sfavorevoli in virtù di regole che non poteva conoscere al momento in cui ha deciso di autodeterminarsi. Tale ratio di garanzia postula la necessaria conoscenza o conoscibilità delle conseguenze giuridiche della propria condotta al momento della sua realizzazione.
Nella fattispecie, al tempo della commissione della seconda omissione il ricorrente era in grado di conoscere il quadro normativo compiuto, essendo già entrata in vigore l’aggravante della recidiva. Il fatto commesso nel 2022 incorporava pertanto un disvalore maggiore, valutabile sulla base della disciplina vigente in quel momento, a nulla rilevando che il precedente illecito risalisse a un’epoca in cui il raddoppio sanzionatorio non era ancora stato introdotto. Il giudice ha quindi ancorato il giudizio di conoscibilità al momento della seconda condotta, escludendo ogni effetto retroattivo della norma sopravvenuta.
Quanto al secondo motivo, la censura basata sull’impossibilità di adempiere per la chiusura feriale dello studio di consulenza è stata ritenuta non persuasiva: il ricorrente, consapevole dell’imminente avvio dell’attività commerciale, avrebbe potuto organizzarsi tempestivamente per assolvere a tutti gli adempimenti richiesti dall’ordinamento prima della data di apertura. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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