Ottemperanza: inerzia prolungata e nomina del commissario ad acta nel giudicato sul nesso causale (TAR Abruzzo n. 284 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di una sentenza di annullamento, protrattasi oltre un termine ragionevole e caratterizzata da meri atti di impulso procedimentale non seguiti da alcuna conclusione, integra i presupposti per l’accoglimento del ricorso per ottemperanza. In tale evenienza, il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., può ordinare all’Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta, che subentrerà in caso di perdurante inerzia, al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale.
Il Fatto
Con sentenza n. 13 dell’11 gennaio 2024, il TAR Abruzzo aveva accolto il ricorso di un dipendente del Ministero dell’Interno, annullando per difetto di istruttoria il decreto che aveva negato il riconoscimento del nesso causale tra le patologie lamentate e il servizio prestato. Il giudice aveva ordinato all’Amministrazione di completare l’istruttoria sulle condizioni ambientali di lavoro e di rimettere gli atti al Comitato di verifica per le cause di servizio per un nuovo giudizio. La sentenza è passata in giudicato l’11 luglio 2024, non essendo stata appellata.
Nonostante le numerose sollecitazioni del ricorrente tra il 2024 e il 2025, il Ministero si è limitato a richiedere documentazione alle Questure competenti, senza portare a termine l’istruttoria. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, deducendo la mancata attuazione dell’effetto conformativo della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dall’epistolario intercorso emerge come l’attività istruttoria ordinata fosse ancora “in fase embrionale”, essendosi il Ministero limitato ad avviare il procedimento e a richiedere documenti, senza concluderlo. Tale eccessivo lasso di tempo, unito alla certificazione del mancato appello, ha integrato la perdurante inerzia richiesta dall’art. 112, comma 2, lett. a), cod. proc. amm..
Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di concludere l’indagine integrativa sul servizio prestato e di rimettere gli atti al Comitato di verifica entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, trasmettendo l’esito al ricorrente. Non essendo stato corrisposto alcun compenso al Commissario ad acta, in applicazione del principio di omnicomprensività della retribuzione del dirigente pubblico.
Il TAR ha inoltre condannato il Ministero alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori, e ha disposto l’oscuramento dei dati personali della parte ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.