Accertamento dei titoli edilizi pregressi prima dell’ordine di demolizione: il TAR dispone un’istruttoria (TAR Abruzzo n. 254 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di demolizione di opere abusive, il giudice amministrativo ha il potere-dovere di disporre incombenti istruttori quando la ricorrente deduca, con principio di prova, che i manufatti oggetto dell’ordine di demolizione siano stati realizzati in epoca anteriore sulla base di titoli edilizi rilasciati ai precedenti proprietari dell’area. L’accertamento deve essere finalizzato a verificare, mediante una relazione del Comune, la corrispondenza tra le opere assentite e quelle censite in catasto, nonché lo stato del procedimento di accertamento di conformità eventualmente avviato dall’interessato. Solo a seguito di tali verifiche il giudice potrà decidere nel merito sulla legittimità dell’ordinanza demolitoria.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un terreno agricolo in Comune di Anversa degli Abruzzi soggetto a vincolo paesaggistico, impugnava l’ordinanza con cui il Comune le aveva ordinato la demolizione di alcuni fabbricati realizzati sul fondo. A sostegno del ricorso, la società deduceva che taluni manufatti erano stati assentiti da concessioni edilizie rilasciate in passato ai propri danti causa, e che per altri non aveva potuto procedere alla demolizione spontanea per la mancata disponibilità delle chiavi del cancello di accesso alla strada privata. Il Comune contestava la riferibilità dei titoli prodotti ai fabbricati da demolire, evidenziandone la mancanza di estremi catastali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, dalla consulenza tecnica d’ufficio acquisita in un separato procedimento di esecuzione immobiliare e prodotta dal Comune, emerge un principio di prova favorevole alle tesi della ricorrente: la particella catastale oggetto dell’ordinanza risulta accatastata solo nel 2012 ma è stata verosimilmente realizzata tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, in epoca coeva al rilascio dei titoli edilizi invocati.
Il Tribunale ritiene pertanto necessario accertare in via istruttoria se i precedenti proprietari dell’area avessero presentato istanze di concessione edilizia per manufatti riconducibili, in tutto o in parte, a quelli oggetto dell’ordinanza demolitoria. A tal fine, il Comune è chiamato a depositare una relazione dettagliata sulle pratiche edilizie n. 1/1984 e n. 16/1990, precisando se le opere assentite corrispondano a quelle censite nel 2012 e indicando lo stato amministrativo di ciascun manufatto.
Il Collegio ordina inoltre al Comune di riferire sullo stato e sull’eventuale esito del procedimento di accertamento di conformità avviato dalla ricorrente in data 26.11.2025, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001. L’esito di tale procedimento risulta, infatti, potenzialmente decisivo ai fini della definizione della controversia.
Con l’ordinanza istruttoria, il TAR Abruzzo dispone gli incombenti nei termini indicati e rimette gli atti al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza di discussione, differendo ogni decisione sul merito del ricorso e dei motivi aggiunti all’esito delle verifiche disposte.
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Nota della Redazione
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