Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, dichiarabile d’ufficio ex art. 84, comma 4, cod. proc. amm. (TAR Abruzzo n. 235 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, che emerge da una dichiarazione della parte ricorrente, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., senza che rilevi la mancata notifica di tale dichiarazione alle altre parti costituite. La definizione del giudizio in rito per tale causa di improcedibilità consente al giudice di compensare integralmente tra le parti le spese di lite, anche in deroga al principio di soccombenza.
Il Fatto
La società titolare di una concessione demaniale marittima per il mantenimento di uno stabilimento balneare ha impugnato dinanzi al TAR Abruzzo i provvedimenti con cui il Comune aveva rideterminato i canoni di concessione per il periodo 2013-2019, per un importo complessivo di € 92.821,00, salvo conguaglio. Il ricorso introduttivo, notificato a novembre 2018, era stato integrato con motivi aggiunti avverso un successivo provvedimento di rideterminazione dei canoni del luglio 2021. Si erano costituiti il Comune, il Ministero e l’Agenzia del Demanio, mentre la Regione Abruzzo era rimasta contumace.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in data 2 marzo 2026, la società ricorrente aveva depositato una istanza con cui dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della causa nel merito, chiedendo l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, con compensazione delle spese.
Il TAR ha ricondotto tale dichiarazione alla previsione dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., secondo cui il giudice dichiara d’ufficio l’improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, l’interesse alla decisione viene meno. La norma, nel testo applicabile ratione temporis, è stata interpretata nel senso che la carenza di interesse può essere rilevata anche sulla base di una dichiarazione della parte che non sia stata notificata alle controparti, purché l’istanza risulti versata in atti e la circostanza sia quindi conoscibile dal giudice e dalle altre parti costituite.
Il Collegio ha precisato che la dichiarazione in atti era stata depositata in data 27 febbraio 2026, mentre l’istanza formale era del 2 marzo 2026, e ha ritenuto comunque integrata la condizione di legge. In applicazione del principio per cui la chiusura in rito del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse non presuppone un accertamento nel merito della fondatezza o infondatezza della pretesa, ha dichiarato l’improcedibilità sia del ricorso introduttivo sia del ricorso per motivi aggiunti.
Quanto alle spese di lite, il TAR ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando la circostanza che la definizione del giudizio era avvenuta in rito e che la declaratoria di improcedibilità non implicava una valutazione circa la fondatezza delle rispettive posizioni delle parti.
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Nota della Redazione
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