Requisiti tecnici minimi: prevalenza delle IFU e inammissibilità dei motivi intrusi (TAR Abruzzo n. 225 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure di gara per la fornitura di dispositivi medici, la verifica di conformità ai requisiti tecnici minimi, prescritti a pena di esclusione dalla lex specialis, deve essere compiuta con riguardo alle caratteristiche certificate del prodotto, quali risultano dalle Istruzioni per l’uso (IFU) ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745, che prevalgono sulle schede tecniche predisposte unilateralmente dall’operatore economico. È inammissibile, per difetto di immediata impugnazione, la censura rivolta avverso clausole del bando che impongono requisiti tecnici reputati eccessivi o non conformi agli standard di mercato, ove sollevata solo a seguito dell’esclusione. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare la non conformità oggettiva del bene offerto rispetto alle prescrizioni minime della disciplina di gara, né per introdurre motivi di gravame solo accennati nella narrativa del ricorso (c.d. motivi intrusi).
Il Fatto
Con determinazione del 10 marzo 2025, AREACOM ha indetto una gara comunitaria per la fornitura in noleggio di sistemi antidecubito, articolata in quattro lotti indivisibili e cinque fasce di prodotto. L’ATI ricorrente ha partecipato presentando offerta per tutti i lotti. La Commissione Giudicatrice, valutata l’offerta tecnica per la Fascia A, ha disposto l’esclusione dell’ATI, ritenendo il prodotto “Serene Air” non conforme a due requisiti minimi del Capitolato Tecnico: la portata terapeutica massima, pari a 180 kg in luogo dei 200 kg richiesti, e l’altezza complessiva del sistema, superiore al limite di 24 cm. L’ATI ha impugnato l’esclusione e il verbale di valutazione, deducendo un travisamento della documentazione tecnica.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di inammissibilità dei motivi di gravame, ritenendola fondata con riferimento alle censure avverso i requisiti minimi del Capitolato. Tali prescrizioni costituiscono clausole conformative dell’oggetto della prestazione; l’operatore che le reputi eccessive o impossibili da soddisfare ha l’onere di impugnarle immediatamente, ai sensi dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2018, non potendo riservare ogni contestazione all’esito negativo della procedura. Pari sorte è riservata alle argomentazioni relative all’indivisibilità dei lotti, solo accennate in fatto e non sviluppate in specifiche censure: tali motivi intrusi risultano inammissibili per violazione degli artt. 3, 40 e 101 c.p.a.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La documentazione di gara, incluso il manuale d’uso prodotto dalla stessa ricorrente, indica per il sistema una portata massima di 200 kg solo in modalità statica e di 180 kg in modalità terapeutica. Il Capitolato, per la Fascia A, richiede una “portata massima terapeutica” non inferiore a 200 kg, identificando la terapia con la bassa pressione dinamica alternata, non già con la cessione d’aria, che descrive una mera tecnologia di gestione del microclima. La non conformità è pertanto oggettiva.
Il secondo motivo è parimenti infondato. Il Capitolato prescrive che l’intero sistema non superi 24 cm di altezza. Il manuale d’uso, documento che definisce le caratteristiche certificate e i limiti di sicurezza del dispositivo, indica un’altezza complessiva superiore al limite, considerando materasso e tasca di schiuma. La Commissione ha legittimamente attribuito prevalenza alle Istruzioni per l’uso, fonte primaria ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745, non potendo la scheda tecnica dell’operatore modificarne i contenuti.
Infine, è infondata la censura sull’omesso soccorso istruttorio. Le carenze riscontrate attengono a requisiti tecnici minimi sostanziali e non a profili meramente formali; l’attivazione del rimedio avrebbe comportato una modifica essenziale dell’offerta, inammissibile ai sensi dell’art. 101, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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